LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario GAGLIONE/A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario GAGLIONE/A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR Con Racc.A.R. in data 12/02/2013 il sig. Rosario GAGLIONE, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la SocietM A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma di €.7.500,00. Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (cosi come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Rosario GAGLIONE nei confronti della Società A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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