CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 18 del 27/06/2013 – A.S.D. Calpazio/Vico Equense Calcio/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.S.D. Torrecuso

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 18 del 27/06/2013 - A.S.D. Calpazio/Vico Equense Calcio/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.S.D. Torrecuso L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, Dott. Alberto de Roberto, Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2013, presentato in data 15 maggio 2013, proposto da A.S.D. Calpazio, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Roseti e Michele Cozzone contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, Vico Equense Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Giacomardo e Ivan Attratto e nei confronti di A.S.D. Torrecuso Calcio, intervenuta in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, per l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 106 del 9 maggio 2013, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Vico Equense Calcio s.r.l. ed in riforma della decisione di primo grado del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato, che aveva irrogato al sodalizio appellante la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara Calpazio – Vico Equense del 17 marzo 2013, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza Campana 2012/2013 – Girone B, per posizione irregolare del calciatore sig. Angelo Teta, veniva annullata l’impugnata pronuncia e ripristinato il risultato acquisito sul campo. uditi, nell’udienza dell’11 giugno 2013, il Relatore, Pres. Riccardo Chieppa, gli avvocati Michele Cozzone ed Annalisa Roseti per la società ricorrente, l’avv. Stefano La Porta per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, gli avvocati Lucio Giacomardo ed Ivan Attratto per la società Vico Equense s.r.l. e l’avv. Eduardo Chiacchio per l’intervenuta A.S.D. Torrecuso Calcio. RITENUTO IN FATTO 1.- Il ricorso della A.S.D. Calpazio, dopo avere brevemente illustrato le vicende, a cominciare dalla gara Vico Equense - Calpazio, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza per la Campania 2012-2013, e i successivi ricorsi presentati in primo grado dalla stessa A.S.D. in ordine alla regolarità della posizione del giocatore Angelo Teta in quanto gravato da pregressa squalifica non scontata (ricorso conclusosi con accoglimento ed irrogazione alla Vico Equense Calcio s.r.l. della sanzione della perdita della gara con il punteggio 0-3) ed in secondo grado avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale proposto dalla controparte Vico Equense (ricorso conclusosi con l’accoglimento ed il ripristino nel risultato conseguito sul campo di 2- 4), ha dedotto, in via preliminare, la sussistenza delle condizioni pregiudiziali relative alla notevole rilevanza per l’Ordinamento sportivo e alla sussistenza di un interesse alla impugnativa. I motivi di impugnazione contro la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale sono i seguenti: 1) evidenza ed inconfutabilità della irregolarità della posizione del giocatore Angelo Teta nella gara Vico Equense – Calpazio, a seguito della mancata espiazione di pregressa squalifica, nella precedente gara nella squadra Libertas Stabia, per effetto dell’avvenuto svincolo (con invio di raccomandata con r.r., ex art. 107 N.O.I.F.) dello stesso giocatore Teta; ineludibilità della irrogazione della sanzione della perdita a tavolino a carico della società Vico Equense, secondo quanto deciso in primo grado; irrilevanza del Comunicato Ufficiale relativo allo svincolo del giocatore anzidetto, in quanto riferibile alla sola tesserabilità; non invocabilità dei principi dell’affidamento e buona fede a favore della società Vico Equense; 2) la persistenza del Tesseramento del giocatore con la Libertas Stabia e la decorrenza dello svincolo dalla pubblicazione (come sostenuto dalla decisione impugnata) non sarebbero accettabili, in quanto imperniate sulla fuorviante confusione tra la tesserabilità del giocatore e la sua posizione disciplinare, anche in relazione al testo modificato dell’art. 107 N.O.I.F.; 3) il costrutto giuridico-sostanziale della decisione impugnata sarebbe inaccettabile e non troverebbe alcun supporto normativo e logico-sistematico. Nel ricorso si chiede l’abbreviazione dei termini in relazione alla classifica finale del Campionato e alla disputa degli spareggi. 2. La F.I.G.C., nel costituirsi in giudizio, con una prima memoria depositata il 17 maggio 2013, ha aderito alle ragioni di urgenza; successivamente, con memoria 21 maggio 2013, ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, per difetto di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo e per difetto di interesse in capo dalla società ricorrente, in conseguenza della sua posizione in classifica al decimo posto con 34 punti e un distacco di 6 punti dalla squadra che la precede; inoltre, sostiene l’infondatezza del ricorso sulla base di argomentazioni relative all’iter procedimentale previsto dall’art. 107 N.O.I.F., dall’invio della raccomandata in data 16 dicembre 2012 con il modulo di svincolo fino alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con l’elenco degli svincolati e la data di decorrenza dello svincolo stesso (17 dicembre 2012); la società Vico Equense avrebbe legittimamente consultato il Comunicato Ufficiale n. 70 e verificato che il Teta aveva già scontato la squalifica, non avendo preso parte alla gara del 16 dicembre 2012; l’interpretazione sostenuta nel ricorso comporterebbe effetti irragionevoli sul sistema degli svincoli ed effetti altrettanto irragionevoli a carico delle società interessate a tesserare calciatori svincolati. 3.- La A.S.D. Torrecuso Calcio, intervenuta in giudizio con memoria 20 maggio 2013, dopo avere trattato ampiamente la notevole rilevanza delle questioni sollevate e la propria posizione di interesse nel ricorso, ha ripercorso, quasi pedissequamente, tutti i profili esposti nel ricorso della ricorrente Calpazio; 4.- La Società sportiva Vico Equense s.r.l., costituitasi in giudizio con memoria 20 maggio 2013, dopo avere trascritto l’atto di appello proposto avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale, ha dedotto: a) la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Campania della stessa Lega, in relazione all’autonomia organizzativa e alle ragioni, addotte dalla stessa ricorrente, nella richiesta abbreviazione dei termini; b) l’inammissibilità del ricorso per mancanza di rilevanza nell’ordinamento sportivo; l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della A.S.D. Calpazio in relazione alla sua posizione in graduatoria al 12^ posto con 31 punti, ben distante dalla zona play out, senza possibilità di influenza in caso di accoglimento; c) l’inammissibilità dell’intervento della A.S.D. Torrecuso per difetto dei termini e per proposizione di autonomo ricorso, oltre a mancata partecipazione ai precedenti gradi di giudizio; d) nel merito, piena fondatezza delle ragioni poste a base della decisione impugnata con ampia confutazione dei motivi di ricorso, sottolineando che il Comunicato Ufficiale, con indicazione dello svincolo alla data del 17 dicembre, non è stato successivamente cambiato e argomentando anche dalla buona fede ed affidamento, derivante a favore della stessa società, e dal comportamento della Libertas Stabia. Nella memoria si contesta anche l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della ricorrente e l’uso da parte della A.S.D. Calpazio di documenti ed informazioni che non potevano essere in suo possesso, nonché il difetto di giustificazioni per chiedere l’abbreviazione dei termini. 5.- Con decreto presidenziale 20 maggio 2013 è stata disposta la riduzione dei termini, ancora a decorrere, alla metà. 6.- Con memoria depositata il 5 giugno 2013 la Vico Equense Calcio s.r.l. ha ulteriormente illustrato le precedenti deduzioni preliminari e di merito, insistendo in particolare sul difetto di interesse della ricorrente in relazione alla classifica a campionato concluso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- È preliminare l'esame dell’eccezione di incompletezza del contraddittorio, per una pretesa esigenza di integrare il giudizio nei confronti della Lega Calcio e del Comitato Regionale della stessa Lega. L’eccezione è priva di fondamento, in quanto la fattispecie riguarda l’impugnativa di una decisione adottata da un organo della giustizia sportiva endofederale (Calcio), per cui contraddittore necessario, per quanto riguarda gli organi settoriali sportivi, è la sola Federazione Italiana Giuoco Calcio, come del resto confermato nel sistema del Codice dell’Alta Corte, tenuto conto della provenienza e responsabilità dell’organo che ha emanato l’atto oggetto di contestazione in questa sede (decisione Commissione Disciplinare Territoriale presso Comitato Regionale Campania della F.I.G.C.). 2.- Quanto alla seconda eccezione sollevata, relativa al difetto di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo, è sufficiente osservare, ai fini della infondatezza, che la questione in esame assume notevole rilevanza solo in presenza della concomitanza della concreta situazione di dubbi sulla interpretazione della norma nascente dal contrastante giudizio di primo e secondo grado, accompagnata dalla mancanza di specifiche pronunce della giustizia sportiva del Coni su eventuali possibili riflessi differenziati dello scioglimento del rapporto di tesseramento con una società sportiva nei confronti del giocatore tesserato rispetto ad altre società sportive, che abbiano successivamente iniziato rapporti con lo stesso atleta, come in appresso ulteriormente chiarito. 3.- La terza eccezione di mancanza di interesse della società ricorrente (Calpazio) è egualmente priva di fondamento, in quanto l’attuale ricorrente ha comunque un interesse a rimuovere una decisione di secondo grado da essi promossa (in mancanza sia di contestazione in primo e secondo grado, sia di impugnativa incidentale della sua posizione ritenuta ammissibile nel giudizio), nella quale era rimasta soccombente con mutamento del soggetto vincitore di gara; ciò anche se un eventuale esito in punteggio sia ininfluente sui sopravvenuti svolgimenti della classifica a campionato definito. Per quanto riguarda l’interesse all’intervento in giudizio della A.S.D. Torrecuso, questo non può ritenersi precluso per il semplice fatto di avere proposto un ricorso autonomo, peraltro inammissibile, trattandosi, in questa sede, di intervento con valore semplicemente adesivo, che segue gli effetti dell’accoglimento o rigetto del ricorso proposto dalla A.S.D. Calpazio, della quale vorrebbe sostenere le tesi per un riflesso indiretto. 4. I motivi di ricorso attinenti al merito della decisione, impugnata in questa sede, sono privi di fondamento sulla base della seguente decisiva considerazione dei differenziati effetti e riflessi dello svincolo disposto da una società sportiva del settore calcio nei riguardi del giocatore svincolato rispetto a quelli nei confronti delle altre società sportive completamente estranee all’originario rapporto e alla gara in cui vi sarebbe stata una erronea espiazione della squalifica. Infatti, nell’attuale sistema, come attuato ed esplicitato nei Comunicati Ufficiali del settore calcio, per le società sportive estranee al precedente tesseramento, gli effetti dello svincolo (anche sotto gli eventuali profili di vacatio tra i rapporti di tesseramento) operano dalla data (di decorrenza) indicata nello specifico Comunicato Ufficiale avente funzione di dichiarata pubblicità costitutiva, di modo che su questa data le altre società sportive possono fare affidamento, in modo da non potere subire conseguenze per erronei comportamenti anteriori alla data indicata nello stesso Comunicato. Invece, nei rapporti interni tra società sportiva e giocatore tesserato, gli effetti sono immediati con la dichiarazione di svincolo, indipendentemente dalla pubblicazione, a parte ogni conseguenza per effetto repressivo di irregolarità anche procedurale dello svincolo stesso. Pertanto, il giocatore, che è il primo soggetto tenuto alla espiazione della sanzione di squalifica, non può considerarsi liberato dalla sanzione stessa per effetto di una o più gare non giocate (si noti presuntivamente) dopo la dichiarazione di svincolo nella squadra da cui è stato svincolato, anche perché non è normalmente concepibile o ragionevolmente utile un impiego di giocatore in una gara dopo una cessazione di rapporto (salvo eventuale diversa indicazione temporale degli effetti, voluta tra le parti e nei limiti in cui questa sia compatibile con le cadenze temporali previste dall’ordinamento federale). Pertanto, resta la responsabilità disciplinare del giocatore (ed eventualmente della società di appartenenza di allora) rispetto alla irregolare effettiva espiazione della squalifica in una determinata gara. Tuttavia, non può subire conseguenze sanzionatorie la società sportiva che non solo sia estranea alla società in cui era tesserato lo stesso giocatore al momento dell’illecito sanzionato con la squalifica oltre alla data dell’irrogazione della sanzione, ma che abbia iniziato il nuovo rapporto con il tesseramento del giocatore dopo la gara relativa all’irregolare sconto della sanzione predetta, attenendosi al Comunicato Ufficiale di decorrenza dello svincolo. Comunque, anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere l’unificazione di decorrenza generale degli effetti dello svincolo al termine del procedimento, cioè dalla data indicata nel Comunicato Ufficiale suindicato, risulterebbe confermata, a maggior ragione, l’infondatezza delle censure di merito dedotte nel ricorso. 5.- Giova, ancora una volta, rilevare l’incongruità e la manchevolezza della vigente disciplina in ordine alle modalità (pubblicità e certezza) della espiazione di una squalifica da parte di un giocatore, in quanto semplicemente presunta ed indicata da un comportamento meramente negativo (non inclusione in un documento: distinta giocatori o altro sistema di ricognizione dei giocatori utilizzati o disponibili per specifica gara), laddove invece si prospetta una opportunità di colmare la lacuna - per preminenti esigenze di dare certezza e di impedire artificiose elusioni – con la prescrizione di un qualsiasi atto positivo da parte di società (o eventualmente del giocatore interessato), con espressa indicazione di espiazione della sanzione in una determinata gara e con un minimo di pubblicità o di accessibilità. Di fronte alla persistente situazione normativa, deve essere rinnovata la segnalazione alla Giunta Nazionale del Coni (decisione n. 17 del 10 luglio 2012, A.S.D. Tempio Pausania c. F.I.G.C.), ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. d), Codice Alta Corte, dell’esigenza di modifiche delle vigenti norme, per le quali “emerga che siano, in qualche parte, imperfette o incompiute”. 6.- Sussistono giusti motivi, in relazione al complesso della situazione, anche sulla base della parziale soccombenza delle parti sulle questioni preliminari e dei differenti esiti del giudizio di primo e secondo grado, per compensare interamente le spese del giudizio. P.Q.M. RESPINGE il ricorso; Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 giugno 2013. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Depositato in Roma in data 27 giugno 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
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