CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza Arbitrale del 10 luglio 2013 promosso da: Centro Universitario Sportivo di Catania / Federazione Italiana Rugby

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza Arbitrale del 10 luglio 2013 promosso da: Centro Universitario Sportivo di Catania / Federazione Italiana Rugby L’ARBITRO UNICO Prof. Avv. Massimo Zaccheo nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Codice”), nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1003 del 17 maggio 2013 – 716) promosso da: Centro Universitario Sportivo di Catania, con l’Avv. Alessandro Munzone parte istante contro Federazione Italiana Rugby, con e presso il Prof. Avv. Guido Valori parte intimata ha emanato la seguente ORDINANZA VISTO il procedimento arbitrale in premessa; VISTA la comunicazione, protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 1253 del 1° luglio 2013 con la quale il ricorrente dichiara di rinunciare dall’istanza di arbitrato presentata nei confronti della Federazione Italiana Rugby; VISTA la comunicazione, protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 1258 del 2 luglio 2013 con la quale la parte intimata dichiara di aderire alla rinuncia presentata dalla parte ricorrente; L’ARBITRO UNICO 1. Prende atto dei contenuti delle comunicazioni protocollate nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 1253 del 1° luglio 2013 e al n. 1258 del 2 luglio 2013. 2. Dichiara, conseguentemente, cessata la materia del contendere dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 3. Pone a carico di entrambe le parti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 4. Dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato di trasmettere la presente ordinanza alle parti, anche a mezzo fax ovvero posta elettronica. Roma, 10 luglio 2013 F.to Massimo Zaccheo
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