COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 4.11.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 177. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S. CIPRIANO TEMERARIA 57 – GARA VALDIANO I S. CIPRIANO TEMERARIA 57 DEL 19.05.2013 – PLAY-OFF PROMOZIONE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 3 del 4.11.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
177. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S. CIPRIANO TEMERARIA 57 – GARA VALDIANO I S. CIPRIANO
TEMERARIA 57 DEL 19.05.2013 – PLAY-OFF PROMOZIONE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante ha trasmesso il ricorso, a mezzo raccomandata postale, in data 19.06.2013. Sul punto, deve considerarsi che, a norma del Comunicato Ufficiale n. 120/A della F.l.G.C., allegato al Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 75 del 31.01.2013, gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, relativi alle gare di Play-Off, devono pervenire, a mezzo fax o con altro mezzo consentito, presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale siano stati pubblicati i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante intenda impugnare, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa ed alle relative motivazioni. La norma di riferimento dispone, altresì, che l’attestazione dell’invio alla controparte debba essere allegata al reclamo. Il reclamo in questione, avverso la decisione del Primo Giudice, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 110 del 23 maggio 2013, è stato presentato tardivamente, ovvero ben oltre il termine consentito per il deposito e, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità, con la conseguenziale improcedibilità, dell’atto di impugnazione in esame.
P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società S. Cipriano T
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