COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 11.07.2013 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO S. MARIA LA CARITÀ – GARA CENTRO STORICO SALERNO / SANTA MARIA LA CARITÀ DEL 10/2/2013 – PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 5 del 11.07.2013
Delibere del Giudice Sportivo
RECLAMO S. MARIA LA CARITÀ – GARA CENTRO STORICO SALERNO / SANTA MARIA LA CARITÀ
DEL 10/2/2013 – PRIMA CATEGORIA
Il G.S.T., visto il preannuncio di reclamo presentato dalla società S. Maria la Carità, ed il reclamo
ritualmente proposto, rileva preliminarmente che lo stesso è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La
società reclamante si duole che la società avversaria Centro Storico Salerno abbia impiegato nella gara de
qua il calciatore Paolini Lorenzo, che sarebbe stato espulso durante la gara Virtus S. Antonio Abate - Centro
Storico Salerno, disputata in data 2.2.2013, mentre il comunicato ufficiale n. 78 del 7.2.2013 nulla avrebbe
riportato a carico del su indicato calciatore, ed a tanto il C.R.C. era stato sollecitato dal Presidente della
Virtus S. Antonio Abate con nota allegata al reclamo. All’uopo, deduce la reclamante sul C.U. 80 del
8.2.2013 si sarebbero trasmessi gli atti alla Procura federale per ulteriori accertamenti.
Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, e l’allegato al referto è emerso che il calciatore espulso durante la gara
Virtus S. Antonio Abate - Centro Storico Salerno disputata in data 2.2.2013 non era il su indicato Paolini
Lorenzo, ma il calciatore Carbonaro Diego (Centro Storico Salerno) la cui sanzione è stata pubblicata sul
C.U. C.R.C. 78. Nel merito pertanto il reclamo è infondato e non merita accoglimento. La società reclamante
inoltre evidenzia che il G.S.T. avrebbe inoltrato gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti circa
la posizione del calciatore Paolini Lorenzo, ma in realtà questo G.S.T. con comunicazione di errata corrige
pubblicata sul C.U. 80 del 8.2.2013 pag. 1647 evidenziava la circostanza su cui approfondire gli
accertamenti inerente alla minaccia ricevuta dal direttore di gara da parte del Sig. Santaniello Vincenzo, che
invitava il direttore di gara a modificare la sanzione disciplinare adottata nei confronti del Carbonaro Diego,
surrogandolo con il nominativo del Sig. Lorenzo Paolini, che pertanto sarebbe stato poi il destinatario della
squalifica. Per tutto quanto sopra, rilevato che dagli atti ufficiali di gara emerge con chiarezza che il
calciatore Lorenzo Paolini (Centro Storico Salerno) ha partecipato alla gara in epigrafe a pieno titolo non
essendo in corso di squalifica, rilevato altresì che vi sono elementi nuovi da valutare, da parte della Procura
Federale, per tali motivi;
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Santa Maria La Carità, di omologare il risultato sul
campo Centro Storico Salerno – S. Maria La Carità 3-2. In relazione alla richiesta di attivazione del
deferimento per la società Santa Maria La Carità per la dedotta violazione dell’art. 1 C.G.S.,
ritenutane la non manifesta infondatezza, manda gli atti alla Procura federale. Nulla per la tassa non
versata.
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