COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 04/07/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE CAROSI ALESSIO, DELLA SOCIETA’ CARBOGNANO UNITED 2012, E DEL SIG. CRISTOFARI MICHELE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STESSA SOCIETA’, ENTRAMBI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 DEL C.G.S. , E DELLA SOCIETA’ CARBOGNANO UNITED A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 4 del 04/07/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE
CAROSI ALESSIO, DELLA SOCIETA’ CARBOGNANO UNITED 2012, E DEL SIG. CRISTOFARI
MICHELE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STESSA SOCIETA’, ENTRAMBI PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 DEL C.G.S. , E DELLA SOCIETA’
CARBOGNANO UNITED A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI
DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.
Il Presidente del C.R. Lazio, con nota del 15.4.2013, ha trasmesso alla Procura Federale una nota,
con allegata copia dei messaggi pervenuti dalla pagina relativa al profilo facebook del Sig.
CAROSI e della Società A.S.D. CARBOGNANO UNITED 2012, sul quale lo stesso direttamente e
tramite la Società stessa, aveva rilasciato dichiarazioni ritenute lesive.
Ha accertato il collaboratore della Procura Federale che, in data venerdì 29 marzo 2013, veniva
trasmesso dalla Società in argomento, un messaggio all’arbitro della gara disputata il 23.3.2013
contro la società CORCHIANO 2010, in cui “in modo ironico” venivano rivolte al direttore di gara
frasi dal contenuto contrario ai principi di lealtà e correttezza. Anche il capitano della Società
CARBOGNANO, Sig. CAROSI ALESSIO, trasmetteva un messaggio diretto all’arbitro, in cui lo
apostrovafa di “vigliaccheria… “ offendendolo, altresì, ripetutamente.
Ritiene alla luce di quanto sopra che, sia il calciatore CAROSI che il rappresentante legale della
Società CARBOGNANO UNITED 2012, Sig. MICHELE CRISTOFARI, rilasciando le predette
dichiarazioni sul profilo facebook, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, hanno
espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro, ledendo così la
reputazione di Organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C., e che, pertanto, per quanto sopra, ha
ritenuto di deferirli entrambi a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per le violazioni
normative loro ascritte ed indicate in titolo.
Alla riunione indetta da questa Commissione, è presente per la Procura Federale, l’AVV. LUCA
SANZI, mentre per i deferiti sono presenti il Sig. CAROSI e il Sig. CRISTOFARI, i quali si riportano
integralmente alla memoria difensiva trasmessa nei termini, ribadendo che i messaggi erano stati
inviati in forma privata, e rappresentavano un semplice disappunto per quanto accaduto nella gara,
senza mai assumere toni minacciosi.
Il Rappresentante della Procura, concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti
chiedendo per il Sig. ALESSIO CAROSI 3 mesi di squalifica, per il Sig. CRISTOFARI MICHELE 3
mesi di inibizione e per la Società CARBOGNANO UNITED l’ammenda di € 500,00.
La Commissione dopo aver esaminato nei dettagli tutta la vicenda oggetto del presente
deferimento, ritiene che le richieste avanzate dalla Procura Federale, sono da ritenersi congrue
rispetto a quanto accaduto.Ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA Di ritenere i deferiti disponibili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di comminare
alla Società CARBOGNANO UNITED l’ammenda di € 500,00, al Sig. ALESSIO CAROSI la
squalifica per mesi 3 e al Sigg. CRISTOFARI MICHELE l’inibizione per mesi 3.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 04/07/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE CAROSI ALESSIO, DELLA SOCIETA’ CARBOGNANO UNITED 2012, E DEL SIG. CRISTOFARI MICHELE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STESSA SOCIETA’, ENTRAMBI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 DEL C.G.S. , E DELLA SOCIETA’ CARBOGNANO UNITED A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S."