COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 09.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 141/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SCARCELLA COSIMO CARMELO (presidente della A.S.D. Calcio Sparagonà Santa Teresa) Sig. GIOVANNI SPERANZA (calciatore tesserato A.S.D. Decima MAS) A.S.D. CALCIO SPARAGONA’ SANTA TERESA A.S.D. DECIMA MAS
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 09.07.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 141/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. SCARCELLA COSIMO CARMELO (presidente della A.S.D. Calcio Sparagonà Santa Teresa)
Sig. GIOVANNI SPERANZA (calciatore tesserato A.S.D. Decima MAS)
A.S.D. CALCIO SPARAGONA’ SANTA TERESA
A.S.D. DECIMA MAS
La Procura Federale, con nota prot. 7246/731pf11-12/AM/ma, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
1) il Sig. Scarcella Cosimo Carmelo per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere esposto un fatto non veridico, al fine di gettare discredito sull’arbitro Sig. Marco Gugliandolo della sezione AIA di Messina, nonché dell’art. 1 comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato alle convocazioni disposte dal collaboratore della Procura Federale; 2) il Sig. Speranza Giovanni per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato alle convocazioni disposte dal collaboratore della Procura Federale;
3) la A.S.D. Calcio Sparagonà Santa Teresa, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per le violazioni ascritte al suo presidente;
4) la A.S.D. Decima Mas a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al suo tesserato.
Convocate debitamente le parti, queste non sono comparse né hanno fatto pervenire deduzioni difensive fatta eccezione per il sig. Cosimo Carmelo Scarcella, il quale ha rigettato ogni addebito chiedendo il proscioglimento.
La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni:
Per il Sig. Scarcella Cosimo Carmelo mesi 9 di inibizione; per il Sig. Speranza Giovanni mesi 3 di inibizione; per l’A.S.D. Calcio Sparagonà Santa Teresa € 1.500,00 di ammenda, per la A.S.D. Decima Mas € 500,00 di ammenda.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dagli accertamenti della Procura Federale è risultata non veritiera la dichiarazione resa dal Sig. Scarcella, secondo il quale l’arbitro della gara poteva essere prevenuto in quanto ritratto su “Facebook” proprio in compagnia di un calciatore della A.S.D. Decima Mas.
Tale dichiarazione, inserita nel corpo del reclamo n° 99/A presentato a questa Commissione, risultata poi non veritiera, certamente aveva lo scopo di insinuare sospetti sull’operato del direttore di gara e sulla non veridicità di quanto riportato in referto, al fine di ottenere una decisione più favorevole.
Quanto sostenuto dal deferito nella sua memoria difensiva circa l’intento non denigratorio dell’argomentazione di che trattasi, non appare conducente in quanto questi, in sede di audizione in data 07/02/2012, ha ribadito a questa Commissione Disciplinare Territoriale la non imparzialità del direttore di gara riferendosi alla copia della ritrazione fotografica allegata al reclamo.
Lo stesso inoltre deve rispondere della violazione di cui al comma 3 dell’art. 1 C.G.S. in quanto non si è presentato alle convocazioni del collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione. Né tale può ritenersi il richiamo a non provati impegni lavorativi evidenziati solo nella memoria difensiva agli atti del presente procedimento.
Della medesima violazione deve rispondere il calciatore Sig. Giovanni Speranza il quale, benché regolarmente convocato, non si è presentato né ha giustificato tali sue assenze dinanzi all’inquirente.
In ragione di quanto sopra conseguono la responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. della A.S.D. Calcio Sparagonà S.Teresa e la responsabilità oggettiva della A.S.D. Decima Mas ex art. 4 comma 2 C.G.S.
Dall’esame degli atti si evince inoltre che il sig. Gugliandolo Marco, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Messina, ha partecipato al social network “Facebook” nel quale risultava scaricabile dal suo profilo una foto che lo ritraeva in compagnia di un soggetto poi risultato essere un calciatore tesserato per la Soc. Messina Sud.in ragione di ciò, si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale al fine di valutare eventuali violazioni al regolamento A.I.A. da parte dell’associato Gugliandolo Marco.
P.Q.M.
Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
1) al Sig. Scarcella Cosimo Carmelo l’inibizione ex art. 19 C.G.S. per mesi quattro;
2) al Sig. Speranza Giovanni la squalifica per tre giornate;
3) alla A.S.D. Calcio Sparagonà Santa Teresa l’ammenda di € 500,00;
4) alla A.S.D. Decima Mas l’ammenda di € 100,00; Dispone trasmettersi gli atti alla Procura regionale A.I.A. per quanto di competenza in relazione ai fatti di cui in motivazione riguardanti l’arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Messina Sig. Gugliandolo Marco.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4 punto 1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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