COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 09.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°153/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIANLUCA ITALIA (allenatore di base tesserato per la A.S.D. CL Calcio) A.S.D. CL CALCIO La Procura Federale, con nota prot. 7515/508 pf12-13/MS/vdb del 20/05/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il Sig. Italia Gianluca per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere reagito in modo scorretto e sproporzionato nei confronti di un giovane calciatore, tesserato per la società A.S.D. Real Nissa; 2) la Società A.S.D. CL Calcio per rispondere a titolo oggettivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per la violazione ascritta all’allenatore Gianluca Italia; Convocate debitamente le parti è comparso il sig. Italia Gianluca il quale prima della chiusura del dibattimento ha chiesto di definire la propria posizione con la richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 23 e 24 del C.G.S. come da ordinanza che segue:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 09.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°153/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIANLUCA ITALIA (allenatore di base tesserato per la A.S.D. CL Calcio) A.S.D. CL CALCIO La Procura Federale, con nota prot. 7515/508 pf12-13/MS/vdb del 20/05/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il Sig. Italia Gianluca per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere reagito in modo scorretto e sproporzionato nei confronti di un giovane calciatore, tesserato per la società A.S.D. Real Nissa; 2) la Società A.S.D. CL Calcio per rispondere a titolo oggettivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per la violazione ascritta all’allenatore Gianluca Italia; Convocate debitamente le parti è comparso il sig. Italia Gianluca il quale prima della chiusura del dibattimento ha chiesto di definire la propria posizione con la richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 23 e 24 del C.G.S. come da ordinanza che segue: Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima della chiusura del dibattimento il Sig. Italia Gianluca (tesserato quale allenatore per la A.S.D. CL Calcio all’epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S. individuata nella pena base di giornate tre di squalifica; Visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’articolo 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente Visto l’articolo 24 comma 1 C.G.S.; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Italia Gianluca la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. CL Calcio. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che, in ragione dell’avvenuto patteggiamento, consegue la responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. della A.S.D. CL Calcio alla quale va applicata la sanzione come da dispositivo. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone, inoltre, la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale al fine di un supplemento di indagine a carico del calciatore Alù Mattia, tesserato per la società A.S.D. Real Nissa all’epoca dei fatti, in ordine alla volontarietà della spinta in danno del sig. Italia Gianluca, come rilevabile dalle dichiarazioni assunte dai sigg. Tommasella Marco Giuseppe e Tommasella Fabrizio ed alla mancata audizione del sig. Ponticello indicato quale dirigente della A.S.D. Real Nissa e presente ai fatti. P.Q.M. Dispone applicarsi le seguenti sanzioni: 1) al Sig. Italia Gianluca, su accordo delle parti, la squalifica per una gara; 2) alla A.S.D. CL Calcio l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4 punto 1 e 38 comma 8 del C.G.S. Si dispone, inoltre, la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale.
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