COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 09.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 164/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CAMMARATA ANDREA (calciatore tesserato per la Pol. D. Gangi Calcio) POL. D. GANGI CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 09.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 164/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CAMMARATA ANDREA (calciatore tesserato per la Pol. D. Gangi Calcio) POL. D. GANGI CALCIO La Procura Federale, con nota prot. 7662/1178 pf11-12/GT/dl del 23/05/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il Sig. Cammarata Andrea per rispondere: a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere posto in essere atti di violenza nei confronti del calciatore della Soc. Bompietro, Troina Marco, colpendolo con un pugno all’altezza dell’orecchio destro, prima dell’inizio della gara; b) della violazione dell’art.1 comma 3 del C.G.S., per non essersi presentato alle convocazioni disposte dall’Ufficio della Procura Federale; 2) la Società Pol. D. Gangi Calcio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 C.G.S. per le violazioni ascritte al suo tesserato Cammarata Andrea. Convocate debitamente le parti, queste sono comparse e, preliminarmente, hanno chiesto di definire la propria posizione con la richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 23 e 24 del C.G.S. come da ordinanza che segue: Ordinanza n.1: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’apertura del dibattimento il Sig. Cammarata Andrea (tesserato quale calciatore per la Pol. D. Gangi Calcio all’epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S. individuata nella pena base di giornate sei di squalifica; Visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’articolo 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente Visto l’articolo 24 comma 1 C.G.S.; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Cammarata Andrea la sanzione come da dispositivo. Ordinanza n.2: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’apertura del dibattimento la Pol. D. Gangi Calcio, in persona del suo delegato, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S. individuata nella pena base di € 900,00 di ammenda; Visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’articolo 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente Visto l’articolo 24 comma 1 C.G.S.; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla Pol. D. Gangi Calcio la sanzione come da dispositivo. P.Q.M. Dispone applicarsi, su accordo delle parti, le seguenti sanzioni: 1) al Sig. Cammarata Andrea la squalifica per due gare; 2) alla Pol. D. Gangi Calcio l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00); La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4 punto 1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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