COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 09.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°166/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.C. D. Nuova Rinascita Sig.Canduci Nunzio (Presidente all’epoca dei fatti) N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 09.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°166/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.C. D. Nuova Rinascita Sig.Canduci Nunzio (Presidente all’epoca dei fatti) N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 21/05/2013 prot. 11.1326 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma hanno fatto pervenire certificati medici dei calciatori Calabria Teodoro, Casto Francesco Corrado, Casto Francesco Omar, Granata Piero. Tra questi solo quelli relativi ai calciatori Calabria Teodoro e Granata Piero sono regolari in quanto effettuati nei termini prescritti, mentre quelli relativi ai calciatori Casto Francesco Corrado e Casto Francesco Omar sono stati rilasciati il 30/01/2013 e pertanto con notevole ritardo in relazione all’inizio del campionato di competenza. Per quanto infine al calciatore Segreto Ivan, la difesa esposta non è esimente dell’addebito ascritto. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, ad esclusione dei calciatori Calabria Teodoro e Granata Piero, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva degli altri calciatori deferiti. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Calabria Teodoro e Granata Piero, e applica: l’ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della società A.S.C. D. Nuova Rinascita (€ 40,00 x n.3 calciatori); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Canduci Nunzio; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Casto Francesco Corrado, Casto Francesco Omar, Segreto Ivan, tutti tesserati per la società’ A.S.C. D. Nuova Rinascita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it