COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 3 del 11.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE TORNEO JUNIORES 01 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantistica Atletico Piombino, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Cinquemani Gianmarco fino al 17/06/2014 (C.U. n. 60 del 20/06/2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 3 del 11.07.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
TORNEO JUNIORES
01 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantistica Atletico Piombino, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Cinquemani Gianmarco fino al 17/06/2014 (C.U. n. 60 del 20/06/2013).
La Società Sportiva Dilettantistica Atletico Piombino, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno (coppa “Bruno Passalacqua”) disputato, contro la Società Castiglionese, in data 18 giugno 2013.Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “A fine gara rivolgeva pesanti insulti e offese al D.G., arrivato nei pressi dello spogliatoio colpiva con una gomitata in piena schiena lo stesso. Di poi, pur trattenuto da altre persone tentava di entrare nello spogliatoio del D.G. reiterando le offese. Inoltre, (dichiarazione del Sig. Stefano Giordano assistente) si rivoltava verso l'Assistente di parte Sig. Stefano Giordano rivolgendogli frasi offensive e, tentando di colpirlo con un pugno non riuscendovi per l'intervento di un dirigente non identificato.”La Società reclamante, pur ammettendo e nel contempo stigmatizzando le veementi proteste verbali poste in essere dal calciatore, contesta in toto la ricostruzione fornita dal D.G. per quanto concerne l'ipotetica sussistenza di una condotta violenta.Ad avviso della reclamante non ci sarebbe stato alcun contatto tra giocatore ed arbitro ed il calciatore si sarebbe limitato ad alzare il braccio in segno di protesta senza mai assumere atteggiamenti aggressivi né contro il D.G. né, come ipotizzato nell'atto di contestazione, contro l'assistente.L'inesistenza di atteggiamenti lesivi sarebbe peraltro documentata non solo dalle numerose “testimonianze personali” ma persino dalle foto reperibili in un sito giornalistico che escluderebbero l'ipotizzato accerchiamento dell'arbitro.La società conclude invocando la riduzione della squalifica comminata, anche per impedire che la lunga sanzione possa indurre il giocatore ad abbandonare il gioco del calcio, e chiede contestualmente un confronto con il D.G. e l'assistente di gara.Il reclamo è infondato e deve essere respinto.Sulle istanze di confronto e di audizione testimoniale (senza che peraltro nel reclamo siano identificati i singoli testi) questa C.D.T. evidenzia di non avere il potere di disporli poiché le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali (ed, a maggior ragione, di confronti) all’interno del procedimento sportivo per cui, tali richieste, devono essere dichiarate inammissibili.Parimenti inammissibili risultano le richieste di acquisizione della documentazione fotografica che, in ogni caso, potrebbero non documentare quanto segnalato dal D.G. (il fatto che manchi una foto che attesti la gomitata o l'accerchiamento non significa che tali fatti non siano effettivamente avvenuti).L’atto introduttivo cerca inoltre di contrastare la fede privilegiata del rapporto arbitrale sulla sola negazione di tutti i fatti attribuiti al tesserato configgendo inesorabilmente sia su quanto contenuto nel rapporto che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale.Nel rapporto l'arbitro precisa sia le modalità del contatto che le singole frasi pronunciate dal giocatore Ciampi e l'atteggiamento aggressivo del medesimo viene confermato dalle dichiarazioni dell'assistente anch'esso attinto dalle “attenzioni” del tesserato.Inoltre l'approfondimento istruttorio richiesto al D.G. - tramite il supplemento acquisito in atti - ha consentito di confermare l'intera dinamica.Il D.G. infatti, descrivendo l'azione illecita, precisa: “Il Sig. Cinquemani Gianmarco, già sostituito nel secondo tempo, si trovava nei pressi del suo spogliatoio, appena decretavo la fine della partita e mi recavo verso il mio spogliatoio mi veniva incontro entrando sul terreno di gioco raggiungendo i suoi compagni che mi avevano nel frattempo accerchiato. [...] il Sig. Cinquemani Gianmarco n.° 8 della società Atletico Piombino che non indossava il completo di gara ma che identificavo comunque con certezza, mi insultava [...]. Dopo ciò mi colpiva con una gomitata in piena schiena. Il giocatore non si allontanava e una volta che ero nello spogliatoio tentava di entrare, ma trattenuto da altre persone non ci riusciva continuando ad insultarci...”.Tale ricostruzione viene inoltre confermata dall'assistente che provvedeva su istanza di quest'organo di giustizia sportiva, esattamente come il D.G., a redigere un supplemento nel quale attestava la veridicità del tentativo di aggressione subito anche da lui da parte del calciatore Cinquemani.Cristallizzata dunque la responsabilità del giocatore in ordine alle violazioni contestate occorre valutare se la sanzione applicata dal G.S.T. risponda a criteri di proporzionalità e ragionevolezza.Si è discusso in camera di consiglio in ordine alla applicabilità dell'art.36 del C.D.S..Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus per come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”.Le forti istanze di applicazione dell'istituto della reformatio in pejus emerse in sede di discussione interna della C.D.T. trovavano indubbio fondamento logico-giuridico nella attribuzione della pletora di violazioni commesse che avrebbero dovuto necessariamente trovare una corrispondente sanzione nell'ambito del procedimento sportivo.Tuttavia l'attenta analisi delle singole condotte è stata oggettivamente mitigata dall'inesistenza di qualsivoglia conseguenza fisica subita sia dal D.G che dal suo assistente.In realtà esiste un altro elemento che ha indotto la C.D.T. a non inasprire ulteriormente il provvedimento (comunque applicato dal G.S.T. nella sua determinazione minima) che attiene proprio al concreto utilizzo dello strumento normativo; tale facoltà comporta infatti una oggettiva compressione dei diritti di difesa e per tale ragione viene, da sempre, riservata ad ipotesi nelle quali l'organo di primo grado abbia applicato una sanzione macroscopicamente inadeguata che non possa in alcun modo essere rapportata alla gravità dei fatti accertati.Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T., seppur contenuta nei minimi edittali applicati in fattispecie analoghe, appare corretta ed adeguata.P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo della Società Sportiva Dilettantistica Atletico Piombino disponendo l'incameramento della relativa tassa.
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