CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 giugno 2013 promosso da: Sig. Andrea Iaconi / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 giugno 2013 promosso da: Sig. Andrea Iaconi / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Cons. Ermanno Granelli (Presidente) Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro) Cons. Silvestro Maria Russo (Arbitro) riunito in conferenza personale del 10 giugno 2013 in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. N. 2277 del 9 settembre 2012 – 647) promosso da: Sig. Andrea Iaconi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Vicenza, Viale Verdi n. 4 parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla Via Panama n. 58 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 9 settembre 2012 (prot. n. 2277), il Sig. Andrea Iaconi (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o “la parte istante”), presentava al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito, per brevità, “Codice”) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, “la parte intimata”), chiedendo: - in via principale, di “annullare o dichiarare nullo o comunque revocare il provvedimento sanzionatorio da ultimo confermato con la decisione della Corte di Giustizia Federale il 6 luglio 2012 pubblicata sul C.U. 002/CGF di pari data e 24/CGF del 9 agosto 2012 nonché gli atti prodromici e successivi allo stesso e per l’effetto disporre l’annullamento del giudizio celebrato nei confronti del Sig. Andrea Iaconi, ordinando a FIGC di sottoporre a nuovo giudizio disciplinare il Sig. Andrea Iaconi, previa rinnovazione dell’atto di deferimento”. Detta sanzione era stata irrogata nei confronti del Sig. Iaconi dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC (con la decisione pubblicata il 6 luglio 2012 con Comunicato Ufficiale n. 002/CGF contenente il solo dispositivo e pubblicata il 9 agosto 2012 completa di motivazioni con il comunicato n. 24/CGF) consistente nell’inibizione per complessivi 3 anni e nove mesi, con il rigetto dell’impugnazione proposta dall’istante avverso detta inibizione come comminata dalla C.D.N., all’esito del giudizio di primo grado, come pubblicata su C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012; - in via subordinata di, “riconosciuta la collaborazione dell’istante, l’applicabilità dell’art. 24 C.G.S. al caso di specie, l’insussistenza della pretesa accertata aggravante, ridurre la sanzione comminata al Sig. Andrea Iaconi.” La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g) del Codice, il Prof. Avv. Massimo Coccia. Con memoria depositata il 27 settembre 2012 prot. n. 2540, si costituiva la FIGC che concludeva chiedendo che l’istanza di arbitrato avversaria venisse respinta, perché infondata, con ogni ulteriore pronuncia in ordine alle spese ed ai diritti amministrativi versati e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e) del Codice quale arbitro il Cons. Silvestro Maria Russo. Il Collegio arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 30 ottobre 2012. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non aver alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. La parte istante chiedeva l’assunzione di prova testimoniale indicando quali testi i Sigg. Turati, Joelson, Carobbio e Visci. La parte intimata si opponeva alla richiesta perché irrilevante. La parte istante chiedeva, altresì, l’escussione del Dott. Carlo Loli Piccolomini, vice procuratore federale, e dei suoi collaboratori, Avv. Antonella Arpini ed Ettore Licheri. La parte intimata si opponeva anche a tale istanza istruttoria per le ragioni già illustrate in precedenza. Il Sig. Andrea Iaconi rilasciava dichiarazioni spontanee, confermando le dichiarazioni già rese l’8 giugno 2012 di fronte alla Procura Federale. Il Collegio fissava il termine del 20 novembre 2012 per la parte istante per l’articolazione delle istanze istruttorie; del 10 dicembre 2012 alla parte intimata per il deposito di repliche. Le parti autorizzavano a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, al 30 aprile 2013. Con note istruttorie del 20 novembre 2012, la parte istante insisteva per l’assunzione dei testi, articolando i capitoli di prova, chiedendo altresì l’acquisizione dei fascicoli del procedimento disciplinare a carico dell’istante celebrato di fronte alla C.D.N. e di fronte alla C.G.F. a seguito del deferimento del Procuratore Federale, nonché l’acquisizione dei fascicoli del procedimento disciplinare a carico di US Grosseto e del suo Presidente Camilli celebrato di fronte alla C.D.N. e di fronte alla C.G.F. Con note istruttorie del 7 dicembre 2012, la parte intimata si opponeva all’assunzione delle prove articolate dalla parte istante, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. Il Collegio fissava la seconda udienza al 7 marzo 2013 ed in quella sede, venivano escussi i testimoni. Il Collegio fissava il termine per il deposito di memorie conclusionali al 15 aprile 2013 e per il deposito di repliche al 10 maggio 2013, fissando termine fino al 29 marzo 2013 entro il quale richiedere di svolgere l’udienza di discussione, intendendosi rinunciata la discussione in assenza di tale richiesta. Le parti autorizzavano a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, al 30 giugno 2013. All’udienza del 22 maggio 2013le parti prorogavano, ai sensi dell’art. 25, comma 2 del Codice, il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni al 31 luglio 2013. I componenti del Collegio presenti, fissavano l’udienza del 10 giugno 2013 per la discussione. All’udienza del 10 giugno 2013 la parte istante depositava copia del lodo relativo alla controversia Magalini/FIGC pronunciato il 27 marzo 2013. Le parti si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti anche con brevi repliche, insistendo per l’accoglimento delle proprie conclusioni. Venivano altresì rilasciate dichiarazioni spontanee da parte del Sig. Andrea Iaconi. Il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. DIRITTO 1. In primo luogo il Collegio ritiene di dover prendere atto della ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione della Commissione Disciplinare Nazionale confermata dalla Corte di Giustizia Federale. “Dalla complessa ricostruzione compiuta dalla Procura Federale risulta un coinvolgimento anche del direttore sportivo del GROSSETO IACONI che, secondo l’ipotesi accusatoria rivelatasi fondata, incaricò TURATI (ex calciatore dell’ANCONA) e JOELSON (amico e connazionale del portiere dell’ANCONA DA COSTA) di trattare con i calciatori dell’ANCONA per comprare la gara, facendoli allontanare dal ritiro e fornendo loro perfino l’autovettura della Società. I due calciatori con l’autovettura messa a disposizione dalla Società, raggiunsero i calciatori dell’ANCONA, ma poterono concordare solo un risultato di pareggio”. Si tratta, infatti, di una condotta (correlata alla tentata combine in ordine alla gara ANCONA-GROSSETO del 30 aprile 2010) che è stata oggetto di specifiche ammissioni da parte del sig. IACONI, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società GROSSETO calcio, e che le parti non hanno mai posto in discussione. 2. La questione che si pone, quindi, all’attenzione del Collegio è la qualificazione della condotta del predetto sig. IACONI ai fini della valutazione ai sensi del Codice. E più specificamente se la sanzione irrogata sia proporzionata alla violazione delle norme di comportamento vigenti nell’ordinamento sportivo dallo stesso commessa. 3. In primo luogo va presa in esame la domanda di parte istante concernente la riduzione della misura della sanzione in ragione della presunta applicabilità dell’art. 24 del Codice. A tal riguardo l’odierno istante ha chiesto che in considerazione dell’ammissione di responsabilità e della collaborazione fattiva con l’organo requirente federale nelle fasi dell’istruttoria, gli siano riconosciuti nella sede del presente giudizio i benefici di riduzione della sanzione previsti dal citato art. 24, comma 1, (“In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa”), anche in assenza della prescritta proposta della procura federale. Secondo parte istante, infatti, l'organo requirente non avrebbe consentito, a causa di circostanze relative allo svolgimento del procedimento in sede federale, al Sig. Iaconi di poter far valere, ai fini della quantificazione della pena, il proprio comportamento collaborativo. In altri termini la procura federale non avrebbe posto lo Iaconi nelle condizioni di potersi avvalere dell’istituto della riduzione della sanzione di cui all'art. 24 del Codice. Il collegio ritiene che l'argomento non abbia pregio. In disparte, infatti, la considerazione in base alla quale l'esercizio del potere della procura di cui al citato art. 24 e' rimesso a valutazioni discrezionali dell'organo requirente che nel merito non sono sindacabili, si deve evidenziare che il ricorrente avrebbe dovuto far constare nella sede dibattimentale federale il presunto vizio procedimentale E', infatti, da condividere la tesi di parte resistente in base alla quale si pone tra i giudizi endofederali e quelli che si svolgono presso questo Tribunale uno iato processuale che impedisce di riproporre all'esame del giudice vizi del procedimento che si sarebbero potuti e dovuti far valere nell'ambito del giudizio federale. 4. Esclusa l’applicabilità dell’art. 24 del codice al caso di specie, l’attenzione va posta sulla condotta del Sig. Iaconi. La parte intimata ha posto in rilievo che l’odierno istante era all’epoca dei fatti un dirigente (direttore sportivo) della società GROSSETO calcio e che era capace di intendere e di volere quando ha svolto la sua opera di intermediazione tra il presidente della società e i giocatori del GROSSETO che si sono recati all’incontro con i giocatori dell’ANCONA. Al riguardo il Collegio ritiene che dalla ricostruzione dei fatti emersa dal giudizio si delinei un ruolo del Sig. Iaconi sostanzialmente esecutivo delle decisioni del presidente della società. Lo Iaconi, infatti, ha provveduto alla consegna delle chiavi dell’autovettura della società ai giocatori Turati e Joelson solamente a seguito dell’ottenuta autorizzazione da parte del presidente del GROSSETO. Si tratta, quindi, di stabilire quale valore attribuire alla circostanza che l’istante abbia consentito l’utilizzo dell’autovettura della società da parte dei suddetti calciatori per recarsi agli incontri destinati a realizzare la combine. 5. In riferimento alla fattispecie di un direttore sportivo che ha autorizzato calciatori ad utilizzare un’auto della società per recarsi ad incontri volti a realizzare combine, parte istante si è richiamata, nell’udienza del 10 giugno 2013, al precedente specifico costituito dal lodo di questo Tribunale Magalini/FIGC del 27 marzo 2013, chiedendo la riforma delle decisioni federali impugnate nei sensi stabiliti dal suddetto lodo. 6 Tale ultima domanda va accolta. Il Collegio, infatti, condivide l’iter logico-argomentativo seguito nel citato lodo. Ed in particolare che debba essere esclusa l’applicabilità nel caso all’esame dell’art. 7, commi 1 e 2 del Codice e che la fattispecie debba essere ricondotta nell’ambito dell’art. 1, comma 1 del codice (che impone di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”), anche ai fini di una congrua e proporzionata applicazione della sanzione (in proposito si richiamano i precedenti giurisprudenziali relativi al principio della “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”, che deve essere “adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi” - lodo Bertani c. FIGC del 6 maggio 2013; lodo Cristante c. FIGC del 3 dicembre 2012; lodo Cristaudo del 22 maggio 2012; lodo Benigni, Ascoli calcio 1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC dell’11 luglio 2011; lodo U.S.D. Noto Calcio c. FIGC e NND del 25 maggio 2011;lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA in data 5 novembre 2010). Al riguardo il Collegio ritiene che la condotta dell’istante sia “perfettamente inquadrabile come violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” e che, quindi, l’entità della sanzione inflitta dagli organi di giustizia federale non sia “proporzionata alla tipologia dell’illecito realizzato con il comportamento tenuto dalla parte istante nel particolare caso di specie”, e che, in base in base alle previsioni contenute nell’art. 19, lett, f), del citato Codice, che contempla le sanzioni disciplinari e che prevede, appunto, che “le sanzioni sono commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, sia da ritenere congrua e proporzionata la sanzione della squalifica di quindici mesi a decorrere dalla data della decisione della Commissione Disciplinare nazionale del 18 giugno 2012, dedotto il periodo di squalifica già scontato. 4. Attesa la parziale soccombenza della parte istante, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico del Sig. Andrea Iaconi per due terzi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il restante terzo le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00); e di porre a carico del Sig. Andrea Iaconi per due terzi e della Federazione Italiana Giuoco calcio per il restante terzo, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in € 6000,00 (seimila/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) accertata la legittimità della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale e pubblicata in C.U. n.024/CGF del 9/08/2012, in parziale accoglimento dell’istanza proposta in data 9 settembre 2012 (prot. 2277 – 647) dal Sig. Andrea Iaconi, in considerazione della particolarità del caso di specie, applica alla parte istante, ai sensi degli artt. 1, comma 1, 7, comma 7, e 19, lett. f), del CGS, la sanzione di mesi 15 (quindici) di squalifica, dedotto il periodo già scontato; b) pone a carico del Sig. Andrea Iaconi, per due terzi, e della Federazione Italiana Gioco Calcio, per il restante terzo, il pagamento delle spese per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; c) pone a carico del sig. Andrea Iaconi per due terzi, e della Federazione Italiana Gioco Calcio, per il restante terzo, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione; d) pone a carico del Sig. Andrea Iaconi il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in Roma, il giorno 10 giugno 2013, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ermanno Granelli F.to Massimo Coccia F.to Silvestro Maria Russo
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