CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 giugno 2013 promosso da: Sig. Marco Zamboni / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 giugno 2013 promosso da: Sig. Marco Zamboni / Federazione Italiana Giuoco Calcio
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente
Prof. Guido Calvi Arbitro
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro
ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0258 del 5 febbraio 2013-706) promosso da:
Sig. Marco Zamboni, con l’Avv. Eugenio Carpeggiani parte istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli
parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
1. Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale 55/CDN (2012/2013), la CDN ha irrogato al Sig. Zamboni la sanzione della squalifica per anni uno e mesi sette per violazione dell’art. 1, commi 1 e dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva per aver posto in essere “un’attività conoscitiva e di informazione finalizzata all’effettuazione di scommesse sicure su gare dei campionati professionistici e per avere effettuato scommesse sulle predette gare, anche tramite altri soggetti”.
2. Contro la Decisione della CDN il ricorrente ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale, chiedendo di riformare la decisione.
3. Con decisione pubblicata in data 20.3.2013 (C.U. n. 151/CGF), la Corte di Giustizia Federale ha respinto il reclamo.
4. Con istanza di arbitrato n. 0258 del 5.2.2013, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il ricorrente ha dato avvio al presente arbitrato per contestare la decisione della CGF, chiedendo in via cautelare la sospensione della suddetta decisione disciplinare e nel merito l’annullamento della suddetta sanzione con il proscioglimento dagli addebiti contestatigli.
5. Il Presidente del TNAS in data 8.2.2013 ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente la situazione di particolare gravità ed urgenza, riducendo ad un terzo il termine di pronuncia del lodo ed a un terzo il termine a disposizione della FIGC per il deposito di quanto previsto dall’art. 12 del Codice, fissando termine fino al 15.2.2013
per l’adempimento.
6. Con memoria datata 12.2.2013 la FIGC si è costituita nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto dell’istanza con conseguente conferma della decisione della Corte Federale e, quindi, della sanzione inflitta al Sig. Zamboni.
7. In data 17.4.2013 si è tenuta la prima udienza dell’arbitrato nel corso della quale è stato esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, e parte istante ha reiterato le richieste istruttorie, limitando le stesse all’audizione del solo teste Sig. Michele Cossato. Il Collegio arbitrale si è riservato in ordine alla suddetta istanza istruttoria e ha concesso termine alla parte istante fino al 29.4.2013 per depositare motivi aggiunti ed alla parte intimata fino al 14.5.2013 per depositare repliche.
8. Con successiva ordinanza del 22.5.2013, il Collegio, a seguito del deposito delle suindicate memorie, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla parte istante fissando per l’espletamento di tale incombente la data del 29.5.2013. Nel corso di tale udienza, è stato ascoltato il teste Sig. Michele Cossato, all’esito della quale il Collegio ha fissato termine per il deposito di ulteriori note al 13.6.2013 e le parti hanno autorizzato il Collegio ad emettere anticipatamente il solo dispositivo e a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo di motivazioni, fino al 31.7.2013.
9. In data 27 giugno 2013 il Collegio deliberava all’unanimità il lodo del procedimento in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. Zamboni ha impugnato davanti a codesto Collegio la decisione della CGF confermativa della decisione della CND, sostenendo l’erroneità della stessa per:
- mancata ammissione delle prove testimoniali richieste;
- erronea valutazione degli elementi probatori;
- manifesta illogicità della stessa.
La FIGC, dal canto suo, ha dedotto la piena legittimità della decisione impugnata in quanto basata su una corretta e approfondita valutazione di quanto emerso nel corso dei procedimenti endofederali, ed in particolare delle intercettazioni telefoniche. Ciò premesso, si rileva che l’istanza del Sig. Zamboni possa trovare solo parziale accoglimento alla luce delle considerazioni seguenti. Il Sig. Zamboni è stato sanzionato con la condanna ad anni uno e mesi 7 di squalifica per violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS (“Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”) e per violazione dell’art. 6 (“divieto di scommesse e obbligo di denuncia”). Quanto al primo profilo, dalle risultanze istruttorie –ed in particolare sia dalle intercettazioni telefoniche che dall’escussione del teste Sig. Michele Cossato- il
Collegio ritiene che sia emerso con assoluta certezza una costante attività dello Zamboni nel fornire a terze persone (e in particolare al Sig. Cossato) informazioni e suggerimenti circa il probabile esito di una serie di gare del campionato di calcio. Tutti i dialoghi intercorsi tra lo Zamboni ed il Cossato non lasciano, infatti, adito ad alcun dubbio circa il fatto che tra i due esistesse un filo diretto in virtù del quale il Cossato, scommettitore abituale, chiedesse notizie utili all’effettuazione di tali scommesse e che lo Zamboni, alla luce del suo ruolo di calciatore in attività ed alle sue numerose conoscenze in ambito calcistico, fornisse tutte le informazioni richiestegli ed in suo possesso, a nulla rilevando se tali informazioni corrispondessero poi effettivamente al reale svolgimento delle gare in questione. Peraltro le dichiarazioni del teste Cossato e le giustificazioni da questi addotte – specie in relazione ai rapporti economici tra essi intercorsi- non appaiono assolutamente plausibili, rendendo inequivocabile il quadro complessivo sia a livello di informazione che di scambio economico tra i due soggetti in questione. Tale comportamento integra certamente gli estremi della violazione del sopra indicato art. 1 del CGS. Quanto al secondo profilo, va preliminarmente rilevato che, ai fini della configurabilità della responsabilità in capo al soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, essendo sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da ritenere ragionevolmente certa la commissione dell’illecito (cfr. ex multis i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC). Alla luce di quanto sopra, il Collegio non ritiene che sia emersa nel caso di specie una prova certa, piena ed incontrovertibile sulla circostanza che il Sig. Zamboni effettuasse in proprio scommesse sulle partite di calcio. In definitiva deve ritenersi che il Zamboni abbia posto in essere comportamenti rilevanti sotto il profilo della violazione dell’art. 1 del CGS, mentre non può dirsi con ragionevole certezza che lo stesso abbia violato anche l’art. 6 del CGS.
In relazione a quanto sopra, il Collegio ritiene pertanto di accogliere parzialmente l’istanza arbitrale proposta dal Sig. Zamboni e di ritenere congrua la sanzione della squalifica per mesi 12. Quanto alle spese di giudizio, il Collegio dispone quanto segue: - compensa per 2/3 le spese di giudizio, ponendo il restante terzo, che viene quantificato in euro 1.500,00, a carico del sig. Zamboni; - pone a carico della F.I.G.C., nella misura di un terzo, e del sig. Zamboni, nella
misura dei restanti 2/3, con vincolo di solidarietà, le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale quantificate nella complessiva somma di euro 4.800,00; - pone a carico della F.I.G.C., nella misura di un terzo, e del sig. Zamboni, nella
misura dei restanti 2/3, il pagamento dei diritti amministrativi. P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) in riforma del provvedimento impugnato ed in parziale accoglimento dell’istanza arbitrale proposta dal sig. Marco Zamboni applica a quest’ultimo la sanzione della squalifica di mesi 12;
2) compensa per 2/3 le spese di giudizio, ponendo il restante terzo, che viene quantificato in euro 1.500,00, a carico del sig. Zamboni;
3) pone a carico della F.I.G.C., nella misura di un terzo, e del sig. Zamboni, nella misura dei restanti 2/3, con vincolo di solidarietà, le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale quantificate nella complessiva somma di euro 4.800,00;
4) pone a carico della F.I.G.C., nella misura di un terzo, e del sig. Zamboni, nella misura dei restanti 2/3, il pagamento dei diritti amministrativi;
5) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso all’unanimità in data 27 giugno 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nelle date indicate.
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Guido Calvi
F.to Massimo Zaccheo