LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 08.07.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13) RICORSO DEL CALCIATORE Mattias VEGNADUZZO/POL.GAETA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 08.07.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13) RICORSO DEL CALCIATORE Mattias VEGNADUZZO/POL.GAETA S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/04/2013 il sig.Mattias VEGNADUZZO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.GAETA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.812,50 maturata fino al mese di dicembre 2011 in quanto poi svincolato. La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.GAETA S.r.1. al pagamento in favore del sig.Mattias VEGNADUZZO della somma di €.2.812,50. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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