LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 08.07.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MARINAI/A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 08.07.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MARINAI/A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT La Commissione Accordi Economici nella riunione del 21 Giugno 2013 visto il reclamo presentato dal calciatore Simone MARINAI in data 28/5/2012 innanzi alla stessa CAE; Vista la decisione pubblicata sul CU 15/d del 19/12/2012 con cui la C.V.E. ha accolto l'appello proposto dalla Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT contro la decisione della CAE del 27/7/2012, rilevando la violazione del contraddittorio per irregolarità della comunicazione del reclamo alla Società; Vista la decisone assunta dalla CAE in data... 28/3/2013 con cui accertata l'irregolarità del reclamo in prima istanza per essere stato trasmesso alla Società presso un indirizzo non valido, ha rigettato il reclamo medesimo per inammissibilità; Vista la decisone assunta dalla CVE nella riunione del 28/5/2013 CU N.25/b ; Visto l'articolo 21/bis del regolamento LND applicato alla vertenza in esame ratione temporis ; Visti gli articoli 49-59 del CGS e 94/ter comma 11 delle noif che impongono alla CVE di decidere in seconda ed ultima istanza sulle vertenze già trattate in prima istanza dalla CAE senza configurare alcun potere di rinvio degli atti da parte della CVE alla CAE per un riesame della vertenza sotto qualsivoglia profilo; Ritenuto che non sussista allo stato alcun nuovo e diverso elemento in fatto ed in diritto tale da imporre alla CAE una nuova decisione in merito, sia pure anche solo a conferma della decisione assunta in data 28/3/2013; Ritenuto pertanto che debba essere la CVE ad assumere in seconda ed ultima istanza una decisone definitiva sulla vertenza in esame; P.Q.M. Rimette gli atti alla CVE per il nuovo e definitivo esame della controversia
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