LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 08.07.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Luciano RABBENI/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 08.07.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DEL CALCIATORE Luciano RABBENI/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/04/2013 il sig. Luciano RABBENI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.1. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2012/13. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.6.000,00 maturata fino al 10/4/2013
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della comma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Luciano RABBENI della somma di €.6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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