LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 08.07.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale CUNZI/POL.MONTEROTONDO LUPA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 08.07.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale CUNZI/POL.MONTEROTONDO LUPA S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/05/2013 il sig.Pasquale CUNZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.MONTEROTONDO LUPA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00 La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.MONTEROTONDO LUPA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Pasquale CUNZI della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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