LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 11.07.2013 2) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MASTROMATTEI/A.S.D.RICCIONE 1929

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 11.07.2013 2) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MASTROMATTEI/A.S.D.RICCIONE 1929 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/02/2013 il sig. Simone MASTROMATTEI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.7.027,94 maturata fino a dicembre 2012, in quanto poi svincolato. La Società in data 26/04/2013 presentava le proprie controdeduzioni tramite mail in violazione all'art.25 bis del Regolamento della L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig. Simone MASTROMATTEI della somma di €.7.027,94.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F
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