LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 11.07.2013 4) RICORSO DEL CALCIATORE Armando SHERAY/REAL RIMINI SITI F.C.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 11.07.2013 4) RICORSO DEL CALCIATORE Armando SHERAY/REAL RIMINI SITI F.C. Con reclamo datato 31.07.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Armando Sheray chiedeva la condanna della Società Real Rimini Siti F.C. al pagamento della somma di € 7.500,00, a titolo di compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. Si rileva pero che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Emilia Romagna la Società REAL RIMINI SITI F.C. e stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.19 del 14/11/2012. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig. Armando SHERAY nei confronti della Società REAL RIMINI SITI F.C. per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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