COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 19.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Fiorello MENON, Presidente dell’A.S.D. S.VITO AL TORRE, nonché dell’A.S.D. S.VITO AL TORRE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 19.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Fiorello MENON, Presidente dell’A.S.D. S.VITO AL TORRE, nonché dell’A.S.D. S.VITO AL TORRE. Con raccomandata dd. 05.03.2013, il Vice Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig. Fiorello MENON (Presidente dell’A.S.D. S.VITO AL TORRE) per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1, e 5 comma 1, del C.G.S. per avere “Oviolato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Giudice Sportivo nonché dell’Arbitro della gara del 16.12.12.S.Vito al Torre-Union 91 ed inoltre dell’intera classe arbitrale, mettendo in dubbio l’imparzialità dell’Ufficiale di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità anche della istituzione federale nel suo complesso”; l’A.S.D. S.VITO AL TORRE “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2 del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Presidente”. Il dibattimento. Convocate le parti, alla riunione del 27.06.2013 fissata dinnanzi alla C.D.T. comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il sig. Fiorello MENON in proprio e nella sua qualità di Presidente della ASD S.VITO AL TORRE assistito da un legale di sua fiducia. Le conclusioni. Il sig. Fiorello MENON, sia per sé che per la Società sportiva da lui rappresentata, chiedeva in via preliminare di poter definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. concordando le sanzioni con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: a) sanzione finale dell’inibizione di mesi 2 e gg 20 relativamente alla propria posizione personale (sanzione base mesi 4 di inibizione ridotta di 1/3 ex art. 23 C.G.S.); b) sanzione finale di € 265,00- di ammenda per l’ASD S.VITO AL TORRE (sanzione base € 400,00 di ammenda ridotta di 1/3 ex art.23 C.G.S.). La motivazione La vicenda trae origine dall’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale a seguito della trasmissione, da parte della CDT FVG (in composizione collegale diversa da quella odierna) degli atti relativi ad un reclamo (contenente alcuni “passaggi che richiedono l’attenzione della Procura Federale”) presentato dal sig. Fiorello MENON, nella sua qualità di Presidente dell’ASD S.VITO AL TORRE, avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dal GST nei confronti di tesserati della predetta società per i comportamenti dagli stessi tenuti nel corso di una gara valevole per il campionato allievi provinciali. Pacifica la materialità dei fatti contestati – il reclamo contiene apprezzamenti sicuramente lesivi dell’immagine e della rispettabilità sia della persona dell’Arbitro (accusato di aver “maldestramente ricostruito gli episodi condendoli con particolari inesatti quando non addirittura artatamente gonfiati” e di aver “interpretato in modo del tutto personale le indicazioni federali _. reputando più utile e soddisfacente usare il referto per dare giudizi e sue personali comunicazioni e convincimenti”) che di quella del Giudice Sportivo (accusato a sua volta di “piatto comportamento” per aver formulato, lasciandosi convincere “dal non veritiero referto arbitrale”, giudizi inopportuni nei confronti dei tesserati sanzionati disciplinarmente ed inoltre di “_giudicare, un referto non veritiero su quanto accaduto in campo_”) – non ricorrono nel caso in esame cause di giustificazione che valgano ad escludere la responsabilità del deferito e, per l’effetto, quella della società da lui rappresentata. L’esimente del diritto di critica, per avere efficacia scriminante, postula, come è noto, la correttezza dell’esposizione dei fatti, in modo che siano evitate aggressioni all’altrui reputazione, secondo il principio della continenza espressiva. In altre parole il dissenso motivato, pur tollerando un linguaggio pungente ed incisivo, non deve assumere toni gravemente lesivi dell’altrui dignità morale e professionale né trasformarsi in uno strumento di discredito del soggetto a cui la critica viene rivolta. A tali principi ritiene la CDT che non si sia attenuto il sig. MENON nel proporre un reclamo contenente apprezzamenti e giudizi lesivi del prestigio, della credibilità, dell’onestà ed imparzialità di soggetti appartenenti all’istituzione federale con ciò violando le disposizioni normative richiamate nell’atto di incolpazione. Tanto premesso, considerata corretta la qualificazione dei fatti così come prospettata e congrua la sanzione concordata tra le parti, la CDT ritiene di accogliere l’istanza di applicazione della pena dalle stesse formulata ai sensi dell’art. 23 C.G.S.,. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - Visto l’art. 23 2° c. CGS, con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente, applica 1) a Fiorello MENON l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 2 (due) e gg 20 (venti); 2) all’ASD S.VITO AL TORRE la sanzione dell’ammenda di € 265,00- (duecentosessantacinque/00) Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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