COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 23.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri GREGORUTTI Ivano, CASCO Michele, BOTTO Franco, LONDERO Pietro, BONOMI Marco, BASSI Claudio, BATTAINO Bruno, CHITTARO Orietta, BERTOLISSI Luigi, ARIABIS Roberto, INGEMI Francesco, MINUT Mario, DEL PINO Marco, FABRETTI Giuseppe, e delle Società A.C.D. CASSACCO, A.S.D.MORUZZO, A.S.D.OSOPPO, A.S.D.U.S. PRO FAGAGNA, A.S.D.RAGOGNA, A.S.D.RIVE D’ARCANO, A.S.D.SEDEGLIANO, A.C. UDINESE S.p.A., A.S.D.UNIONE CALCIO 3 STELLE, A.S.D.TARCENTINA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 23.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri GREGORUTTI Ivano, CASCO Michele, BOTTO Franco, LONDERO Pietro, BONOMI Marco, BASSI Claudio, BATTAINO Bruno, CHITTARO Orietta, BERTOLISSI Luigi, ARIABIS Roberto, INGEMI Francesco, MINUT Mario, DEL PINO Marco, FABRETTI Giuseppe, e delle Società A.C.D. CASSACCO, A.S.D.MORUZZO, A.S.D.OSOPPO, A.S.D.U.S. PRO FAGAGNA, A.S.D.RAGOGNA, A.S.D.RIVE D’ARCANO, A.S.D.SEDEGLIANO, A.C. UDINESE S.p.A., A.S.D.UNIONE CALCIO 3 STELLE, A.S.D.TARCENTINA. Il deferimento: Con propria ordinanza 14.06.2012, pronunciata nel deferimento 7123/698.pf.11/12.AA/ac del Procuratore federale nei confronti dei sigg.ri GREGORUTTI Ivano, CASCO Michele, BOTTO Franco, LONDERO Pietro, BONOMI Marco, BASSI Claudio, BATTAINO Bruno, CHITTARO Orietta, BERTOLISSI Luigi, ARIABIS Roberto, INGEMI Francesco, MINUT Mario, DEL PINO Marco, FABRETTI Giuseppe, e delle Società A.C.D. CASSACCO, A.S.D.MORUZZO, A.S.D.OSOPPO, A.S.D.U.S. PRO FAGAGNA, A.S.D.RAGOGNA, A.S.D.RIVE D’ARCANO, A.S.D.SEDEGLIANO, A.C. UDINESE S.p.A., A.S.D.UNIONE CALCIO 3 STELLE, A.S.D.TARCENTINA, questa CDT rimetteva gli atti alla Procura Federale per un supplemento di istruttoria, avendo rilevato un quadro probatorio più complesso di quello emerso dalla prima attività di indagine, che era stata compiuta solo per tabulas, tale che implicava presumibilmente il coinvolgimento di un’altra società e/o di altri tesserati. La Procura Federale rimetteva a questa CDT il fascicolo con propria nota 06.11.2012 “per il seguito di competenza”, dopo aver dato corso ad alcuni accertamenti, dopo aver raccolto le dichiarazioni di alcuni tesserati e dopo aver acquisito alcuni documenti necessari al compimento dell’indagine, ma soprattutto dopo aver escluso il coinvolgimento di altre società o di altri tesserati nella vicenda. Il dibattimento. Convocati i deferiti per la riunione del 27.06.2013, avanti alla CDT FVG comparivano i sigg.ri: Claudio BASSI, la ASD RAGOGNA, rappresentata da un delegato del presidente; la AC UDINESE CALCIO S.p.a. nonché i sigg.ri Francesco INGEMI e Roberto ARIABIS rappresentati tutti e tre da un Avvocato; Mario MINUT, Luca Zamarian, presidente di ASD CALCIO TRE STELLE, Giuseppe FABRETTI, Luigi BERTOLISSI, ASD OSOPPO nella persona del sig. Cargnelutti Loris, presidente, Francesco Pozzo, presidente di ASD SEDEGLIANO, Massimo METUS, presidente di ASD MORUZZO, Franco BOTTO e Michele CASCO. L'UDINESE CALCIO e i suoi due tesserati INGEMI e ARIABIS hanno eccepito la incompetenza territoriale della Commissione, indicando come competente la Commissione Disciplinare Nazionale, in quanto la convocazione per la udienza odierna è stata effettuata ai sensi dell'art. 41 del CGS e rilevando che, trattandosi di società appartenenti a categorie diverse, il processo appartiene alla Commissione Disciplinare Nazionale presso la FIGC, considerato che tra i deferiti vi è una società professionistica. Richiamandosi alla memoria difensiva già in atti, anche in relazione alla richiesta di autorizzazione rimasta senza risposta, l’UDINESE CALCIO spa e i suoi due tesserati deferiti hanno evidenziato come le Società professionistiche, in relazione a tornei quali quello di cui si discute, hanno comunque la possibilità di operare in deroga rispetto alle previsioni relative al numero dei calciatori in relazione alle classi di età, ed hanno concluso richiamandosi alla eccezione formulata, e nel merito per il proscioglimento. Il sig. Mario MINUT ha patteggiato la sanzione con la Procura federale, nella misura di mesi due di inibizione (pena base mesi 3). Il sig. Franco BOTTO ed il sig. Michele CASCO hanno patteggiato la sanzione nella misura per ciascuno di mesi due di inibizione (pena base mesi 3). Il sig. Massimo Metus, presidente dell’ASD MORUZZO, ha patteggiato la sanzione in relazione in relazione alla posizione dell’ASD MORUZZO, nella misura di euro 400,00 (pena base euro 600,00). Il rappresentante della ASD RAGOGNA ha patteggiato la sanzione nella misura di euro 800,00 (pena base euro 1.200,00). Il sig. Loris CARGNELUTTI ha chiesto di essere prosciolto, e con lui il sig. Francesco Pozzo per la ASD SEDEGLIANO e, di seguito, tutti gli altri deferiti presenti La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota. Le conclusioni: le parti presenti hanno concordato ex art. 23 CGS con la Procura Federale il patteggiamento come segue: quanto al sig. Mario MINUT, aderisce alla richiesta di definizione ai sensi dell'art. 23 CGS, con sanzione in relazione alla sua posizione personale, nella misura di mesi due di inibizione (pena base mesi 3) quanto al sig. Franco BOTTO, aderisce alla richiesta di definizione ai sensi dell'art. 23 CGS, con sanzione in relazione alla sua posizione personale, nella misura di mesi due di inibizione (pena base mesi 3) quanto al sig. Michele CASCO, aderisce alla richiesta di definizione ai sensi dell'art. 23 CGS, con sanzione in relazione alla sua posizione personale, nella misura per ciascuno di mesi due di inibizione (pena base mesi 3). quanto alla posizione di ASD MORUZZO aderisce alla richiesta di definizione ai sensi dell'art. 23 CGS, nella misura di euro 400,00 (pena base euro 600,00) quanto alla posizione di ASD RAGOGNA aderisce alla richiesta di definizione ai sensi dell'art. 23 CGS, nella misura di euro 800,00 (pena base euro 1.200,00) quanto a Claudio BASSI, Francesco INGEMI, Roberto ARIABIS, Gregorutti IVANO, Pietro LONDERO, Marco BONOMI, Bruno BATTAINO, Orietta CHITTATO, Luigi BERTOLISSI, Marco DEL PINO, Giuseppe FABRETTI, mesi 3 di inibizione ciascuno quanto a ASD CASSACCO, euro 200 di ammenda quanto a ASD OSOPPO, euro 1.000 di ammenda quanto a ASD US PRO FAGANA, euro 1.200 di ammenda quanto a ASD RIVE D'ARCANO, euro 600 di ammenda quanto a ASD SEDEGLIANO, euro 200 di ammenda quanto a AC UDINESE CALCIO S.p.A., euro 800 ammenda quanto a ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE, euro 600 di ammenda quanto a ASD TARCENTINA, euro 400 di ammenda. La motivazione: La CDT ritiene di rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale. In primis, perché sollevata oltre i termini fissati per le memorie difensive (fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento; entro tale termine, le parti possono prendere visione degli atti del procedimento, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa). Secondariamente perché la norma che i deferiti reputano decisiva, l’art. 41 CGS, al suo comma 1, guarda esplicitamente al “procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica”, ipotesi che intuitivamente non ricorre nella fattispecie. Al contrario, la vicenda riguarda una mera “infrazione” inquadrata nell’art. 44/co.6 CGS, che è ipotesi differenziata da quella di un “procedimento per illecito sportivo”, regolata dal comma 5 del medesimo art. 44 CGS. In proposito il richiamo in atti all’art. 41 non può aver inteso definire una competenza (che in tal caso sarebbe “funzionale”, e non “territoriale”) diversa da quella inquadrata, ma ha limitato il significato della propria citazione al dettame delle regole del procedimento. Al riguardo, l’art. 30/1 CGS, nell’individuare la competenza della Commissione Disciplinare nazionale quale giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale, la definisce nell’ambito dei “campionati e le competizioni di livello nazionale”, e “per le questioni che riguardano più ambiti territoriali”; nel caso di specie non ricorre né l’una, né l’altra fattispecie. Al contrario, la stessa norma prosegue descrivendo la competenza territoriale della Commissione Disciplinare Territoriale limitandola – per quanto di ragione – ai campionati e alle competizioni di livello territoriale, quale certamente è il Torneo in oggetto. Entrando così nel merito, il deferimento è fondato, riguardo a tutti gli interessati, con i distinguo che andiamo ad affrontare. Effettivamente è emerso che la Società ASD Martignacco da anni organizza a fine settembre il “Torneo Esordienti BBC Friuli Centrale”, ed in particolare ha organizzato il Torneo svoltosi dal 17.09.2011 al 01.10.2011, al quale hanno partecipato, tra le altre, le società oggi deferite. In tale Torneo, le Società A.C.D. CASSACCO, A.S.D. MORUZZO, A.S.D. OSOPPO, A.S.D.U.S. PRO FAGAGNA, A.S.D.RAGOGNA, A.S.D.RIVE D’ARCANO, A.S.D.SEDEGLIANO, A.C. UDINESE S.p.A., A.S.D.UNIONE CALCIO 3 STELLE, hanno utilizzato nelle gare un numero superiore ai cinque calciatori nati nell’anno 2000 autorizzati quali “fuori quota” dal regolamento depositato; mentre la A.S.D.TARCENTINA ha impiegato dei calciatori non tesserati. I deferiti hanno ritenuto di essere caduti in errore scusabile in considerazione della ormai conosciuta e consolidata formula del torneo riservata ai calciatori “esordienti 11 contro 11”, nonché delle comunicazioni loro fornite in origine dall’organizzatrice del Torneo. È invece emerso dagli approfondimenti esperiti in sede di supplemento di indagini che il regolamento depositato era, sì, riservato originariamente alla categoria “esordienti” che comprende cioè ragazzi di 10 e 11 anni, ma che dopo l’adesione delle squadre invitate, il SGS del CR FVG lo aveva modificato con l’aggiunta di una clausola che limitava agli 11 anni l’età dei calciatori ammessi al torneo, cioè a ragazzi nati entro il 31.12.1999, consentendo di utilizzare un massimo di cinque tesserati nati entro il 31.12.2000. Le società già invitate che avevano aderito, vennero avvisate del vincolo di schieramento solo in occasione della presentazione ufficiale; in tale occasione alcune di loro manifestarono disagio per aver già preannunciato ai propri piccoli calciatori che avrebbero partecipato a quel torneo, avvertendo che l’imprevisto vincolo di non oltre cinque “2000” avrebbe impedito loro di allestire idonea formazione, in quanto la loro formazione godeva solo di un numero risicato di tesserati di età superiore. Delle 25 Società partecipanti al torneo, 16 riuscirono ad adattarsi alla nuova disposizione adottata su pianificazione del SGS; le altre 9 sono oggi deferite, tra cui 8 per aver schierato un numero di calciatori di 10 anni superiore a quello consentito dalla restrizione regolamentare disposta, per così dire, “in corso d’opera”. Circa la asserita autorizzazione verbale fornita dagli organizzatori, la Procura Federale non è stata in grado di accertare compiutamente i fatti, e non sono emersi riscontri positivi che, nel caso, avrebbero coinvolto necessariamente la società organizzatrice. D’altronde, attraverso le dichiarazioni ricevute e, in particolare, dalla lettura del verbale con cui il Segretario della Delegazione provinciale di Udine ha risposto alle domande del rappresentante della Procura, la CDT si è convinta che (quod plerumque accidit) presumibilmente i fatti si siano svolti proprio così, con l’impegno della società organizzatrice a “chiudere un occhio” pur di evitare il rischio di una serie consistente di defezioni dell’ultim’ora tra le società che già avevano manifestato adesione sul presupposto della libera partecipazione di ragazzi del 1999 e del 2000. Non a caso la società organizzatrice non trasmise i referti di gara alla Delegazione provinciale, se non dopo quaranta giorni, e solo in esito ai solleciti della Delegazione stessa. In ogni caso la CDT deve fare un distinguo. La violazione che è stata ascritta a carico di chi ha schierato ragazzini fisicamente in corso di sviluppo contro altri fisicamente o tecnicamente più dotati, ha come ratio la tutela fisica e psicologica dei ragazzini più minuti. Così, è opportuno che la Federazione osteggi la possibilità che nella fase evolutiva del fisico e della psiche i giovani meno dotati competano contro ragazzi che abbiano un’età superiore o una formazione agonistica più competitiva. Rispecchia l’interesse ad una crescita armonica il fatto che una formazione (per esempio) di esordienti giochi contro una formazione di allievi per le conseguenze fisiche e psicologiche che ne deriverebbero ai più deboli, ma anche –per motivi opposti- ai più grandi. Diverso, però, è il caso in oggetto in cui il regolamento ha presentato la facoltà di schierare cinque (su undici) “2000” in una squadra “1999” che comunque è inquadrata nella categoria “esordienti”. È evidente che se la Federazione ammette a priori che nella categoria “esordienti” giochino indiscriminatamente “1999” e “2000”, ha già valutato l’insussistenza di un discrimine psicosociologico tra le due annate. A maggior ragione questo vale allorché, come nella fattispecie, già siano ammessi cinque “2000” nella formazione “1999”: non si pone con concretezza alcun problema di tutelare il “sesto” o anche il “settimo” “2000”, quando già metà squadra è formata di suoi coetanei. Ne deriva che la violazione ascritta ai dirigenti e alle società che hanno schierato più “2000” dei cinque ammessi dal regolamento deve essere considerata violazione meramente formale, priva di effetti significativi sulla formazione psicosociologica dei giovani calciatori in divenire. Alla luce di tutto quanto sopra, visto l’art. 23 CGS, la CDT non può ritenere corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti, e soprattutto non può considerare congrua la sanzione indicata, perché macroscopicamente eccessiva in ordine al grado di colpa manifestata dalle società e dai rispettivi dirigenti. Conseguentemente non ammette gli intervenuti patteggiamenti. Quanto all’Udinese Calcio, fu la stessa organizzatrice del torneo che formulò formale istanza di deroga richiamando nell’atto il requisito del professionismo della Società Udinese Calcio che partecipava “alle attività di base previste in ambito provinciale”, come previsto in c.u. n° 1 SGS. Non ottenendo riscontro all’istanza, sapendo che tale facoltà era già prevista dalla regolamentazione del SGS, la Società ritenne ricorrere l’istituto del silenzio assenso, e di non commettere violazione alcuna. Purtroppo, però, non si trattò di silenzio assenso, ma l’istanza non ebbe esito perché non era stata firmata da un tesserato organizzatore, ma da un dirigente dello sponsor, su carta intestata dello sponsor, ed inoltrata al C.P. di Udine anziché al C.R. FVG. Anche sul punto, così, la CDT reputa che la violazione sia meramente formale, in quanto nella sostanza la Udinese Calcio spa era pienamente autorizzata con previsione istituzionale affissa in c.u. n°1 SGS a schierare calciatori più giovani in virtù della miglior preparazione calcistica di natura psicologica, fisica e tecnica che questi possono vantare a fronte di pari età che giochino in società affiliate alla LND/SGS. Quanto alla A.S.D. TARCENTINA, invece, effettivamente la società aveva inoltrato in federazione le richieste di tesseramento per alcuni calciatori, ma non per tutti, e comunque le richieste di tesseramento non erano ancora pervenute in comitato, sì che i calciatori sono stati schierati nel frangente pur essendo privi di tesseramento. Questo è l’unico fatto di tutta la vicenda che, a considerazione della CDT, costituisce fatto grave perché un calciatore privo di tesseramento è sconosciuto alla Federazione. La CDT FVG, pertanto, deve richiamare le argomentazioni poste a sostegno di altri provvedimenti in tema (cfr Cc.Uu. n° 17/2009, 26/2010 e altri), dai quali non vi è motivo per discostarsi: chi dirige una società sportiva deve conoscere i rischi ai quali sono sottoposti i tesserati e deve evitare uno sciocco quanto inutile aggravio di responsabilità. Non valga a scusante la ridente volontà dei più piccoli di giocare: “_l’attività calcistica giovanile ha le sue regole, e si ispira alla Carta dei diritti dei bambini (New York – Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport (Ginevra 1992 - Commissione Tempo Libero O.N.U.), alla quale si deve guardare con particolare attenzione in modo che a tutti i bambini e le bambine siano assicurati, sì, il diritto di divertirsi e giocare; sì, il diritto di fare sport; ma soprattutto il diritto di essere circondato ed allenato da persone competenti ed il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza_..”. I dirigenti DEL PINO e FABRETTI erano al corrente del fatto che i giovani non fossero tesserati e la loro responsabilità non può sfuggire ad una sanzione ferma e decisa. P.Q.M. la C.D.T. – FVG, esclusa l’applicazione degli intervenuti patteggiamenti ex art. 23 CGS perché incongrui, così dispone: quanto al sigg.ri GREGORUTTI Ivano, CASCO Michele, BOTTO Franco, LONDERO Pietro, BONOMI Marco, BASSI Claudio, BATTAINO Bruno, CHITTARO Orietta, BERTOLISSI Luigi, ARIABIS Roberto, INGEMI Francesco, MINUT Mario, infligge loro l’ammonizione; quanto alle Società A.C.D. CASSACCO, A.S.D.MORUZZO, U.S. OSOPPO, A.S.D.U.S. PRO FAGAGNA, A.S.D.RAGOGNA, A.S.D.RIVE D’ARCANO, A.S.D.SEDEGLIANO, A.C. UDINESE S.p.A., A.S.D.UNIONE CALCIO 3 STELLE, infligge loro la ammonizione; quanto alla ASD TARCENTINA, infligge l’ammenda di euro 400. quanto ai sigg.ri Marco DEL PINO, Giuseppe FABRETTI, infligge loro la inibizione per mesi 3 ciascuno; Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it