COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 23.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri GREGORUTTI Ivano, CASCO Michele, BOTTO Franco, LONDERO Pietro, BONOMI Marco, BASSI Claudio, BATTAINO Bruno, CHITTARO Orietta, BERTOLISSI Luigi, ARIABIS Roberto, INGEMI Francesco, MINUT Mario, DEL PINO Marco, FABRETTI Giuseppe, e delle Società A.C.D. CASSACCO, A.S.D.MORUZZO, A.S.D.OSOPPO, A.S.D.U.S. PRO FAGAGNA, A.S.D.RAGOGNA, A.S.D.RIVE D’ARCANO, A.S.D.SEDEGLIANO, A.C. UDINESE S.p.A., A.S.D.UNIONE CALCIO 3 STELLE, A.S.D.TARCENTINA.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 23.07.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri GREGORUTTI Ivano,
CASCO Michele, BOTTO Franco, LONDERO Pietro, BONOMI Marco, BASSI Claudio, BATTAINO Bruno, CHITTARO Orietta, BERTOLISSI Luigi, ARIABIS Roberto, INGEMI Francesco, MINUT
Mario, DEL PINO Marco, FABRETTI Giuseppe, e delle Società A.C.D. CASSACCO,
A.S.D.MORUZZO, A.S.D.OSOPPO, A.S.D.U.S. PRO FAGAGNA, A.S.D.RAGOGNA, A.S.D.RIVE
D’ARCANO, A.S.D.SEDEGLIANO, A.C. UDINESE S.p.A., A.S.D.UNIONE CALCIO 3 STELLE,
A.S.D.TARCENTINA.
Il deferimento: Con propria ordinanza 14.06.2012, pronunciata nel deferimento
7123/698.pf.11/12.AA/ac del Procuratore federale nei confronti dei sigg.ri GREGORUTTI Ivano, CASCO
Michele, BOTTO Franco, LONDERO Pietro, BONOMI Marco, BASSI Claudio, BATTAINO Bruno,
CHITTARO Orietta, BERTOLISSI Luigi, ARIABIS Roberto, INGEMI Francesco, MINUT Mario, DEL
PINO Marco, FABRETTI Giuseppe, e delle Società A.C.D. CASSACCO, A.S.D.MORUZZO,
A.S.D.OSOPPO, A.S.D.U.S. PRO FAGAGNA, A.S.D.RAGOGNA, A.S.D.RIVE D’ARCANO,
A.S.D.SEDEGLIANO, A.C. UDINESE S.p.A., A.S.D.UNIONE CALCIO 3 STELLE, A.S.D.TARCENTINA,
questa CDT rimetteva gli atti alla Procura Federale per un supplemento di istruttoria, avendo rilevato un
quadro probatorio più complesso di quello emerso dalla prima attività di indagine, che era stata
compiuta solo per tabulas, tale che implicava presumibilmente il coinvolgimento di un’altra società e/o di
altri tesserati.
La Procura Federale rimetteva a questa CDT il fascicolo con propria nota 06.11.2012 “per il seguito di
competenza”, dopo aver dato corso ad alcuni accertamenti, dopo aver raccolto le dichiarazioni di alcuni
tesserati e dopo aver acquisito alcuni documenti necessari al compimento dell’indagine, ma soprattutto
dopo aver escluso il coinvolgimento di altre società o di altri tesserati nella vicenda.
Il dibattimento. Convocati i deferiti per la riunione del 27.06.2013, avanti alla CDT FVG comparivano i
sigg.ri: Claudio BASSI, la ASD RAGOGNA, rappresentata da un delegato del presidente; la AC
UDINESE CALCIO S.p.a. nonché i sigg.ri Francesco INGEMI e Roberto ARIABIS rappresentati tutti e
tre da un Avvocato; Mario MINUT, Luca Zamarian, presidente di ASD CALCIO TRE STELLE, Giuseppe
FABRETTI, Luigi BERTOLISSI, ASD OSOPPO nella persona del sig. Cargnelutti Loris, presidente,
Francesco Pozzo, presidente di ASD SEDEGLIANO, Massimo METUS, presidente di ASD MORUZZO,
Franco BOTTO e Michele CASCO.
L'UDINESE CALCIO e i suoi due tesserati INGEMI e ARIABIS hanno eccepito la incompetenza
territoriale della Commissione, indicando come competente la Commissione Disciplinare Nazionale, in
quanto la convocazione per la udienza odierna è stata effettuata ai sensi dell'art. 41 del CGS e rilevando
che, trattandosi di società appartenenti a categorie diverse, il processo appartiene alla Commissione
Disciplinare Nazionale presso la FIGC, considerato che tra i deferiti vi è una società professionistica.
Richiamandosi alla memoria difensiva già in atti, anche in relazione alla richiesta di autorizzazione
rimasta senza risposta, l’UDINESE CALCIO spa e i suoi due tesserati deferiti hanno evidenziato come le
Società professionistiche, in relazione a tornei quali quello di cui si discute, hanno comunque la
possibilità di operare in deroga rispetto alle previsioni relative al numero dei calciatori in relazione alle
classi di età, ed hanno concluso richiamandosi alla eccezione formulata, e nel merito per il
proscioglimento.
Il sig. Mario MINUT ha patteggiato la sanzione con la Procura federale, nella misura di mesi due di
inibizione (pena base mesi 3).
Il sig. Franco BOTTO ed il sig. Michele CASCO hanno patteggiato la sanzione nella misura per ciascuno
di mesi due di inibizione (pena base mesi 3).
Il sig. Massimo Metus, presidente dell’ASD MORUZZO, ha patteggiato la sanzione in relazione in
relazione alla posizione dell’ASD MORUZZO, nella misura di euro 400,00 (pena base euro 600,00).
Il rappresentante della ASD RAGOGNA ha patteggiato la sanzione nella misura di euro 800,00 (pena
base euro 1.200,00).
Il sig. Loris CARGNELUTTI ha chiesto di essere prosciolto, e con lui il sig. Francesco Pozzo per la ASD
SEDEGLIANO e, di seguito, tutti gli altri deferiti presenti
La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota.
Le conclusioni: le parti presenti hanno concordato ex art. 23 CGS con la Procura Federale il
patteggiamento come segue:
quanto al sig. Mario MINUT, aderisce alla richiesta di definizione ai sensi dell'art. 23 CGS, con sanzione
in relazione alla sua posizione personale, nella misura di mesi due di inibizione (pena base mesi 3)
quanto al sig. Franco BOTTO, aderisce alla richiesta di definizione ai sensi dell'art. 23 CGS, con
sanzione in relazione alla sua posizione personale, nella misura di mesi due di inibizione (pena base
mesi 3)
quanto al sig. Michele CASCO, aderisce alla richiesta di definizione ai sensi dell'art. 23 CGS, con
sanzione in relazione alla sua posizione personale, nella misura per ciascuno di mesi due di inibizione
(pena base mesi 3).
quanto alla posizione di ASD MORUZZO aderisce alla richiesta di definizione ai sensi dell'art. 23 CGS,
nella misura di euro 400,00 (pena base euro 600,00)
quanto alla posizione di ASD RAGOGNA aderisce alla richiesta di definizione ai sensi dell'art. 23 CGS,
nella misura di euro 800,00 (pena base euro 1.200,00)
quanto a Claudio BASSI, Francesco INGEMI, Roberto ARIABIS, Gregorutti IVANO, Pietro LONDERO,
Marco BONOMI, Bruno BATTAINO, Orietta CHITTATO, Luigi BERTOLISSI, Marco DEL PINO,
Giuseppe FABRETTI, mesi 3 di inibizione ciascuno
quanto a ASD CASSACCO, euro 200 di ammenda
quanto a ASD OSOPPO, euro 1.000 di ammenda
quanto a ASD US PRO FAGANA, euro 1.200 di ammenda
quanto a ASD RIVE D'ARCANO, euro 600 di ammenda
quanto a ASD SEDEGLIANO, euro 200 di ammenda
quanto a AC UDINESE CALCIO S.p.A., euro 800 ammenda
quanto a ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE, euro 600 di ammenda
quanto a ASD TARCENTINA, euro 400 di ammenda.
La motivazione: La CDT ritiene di rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale.
In primis, perché sollevata oltre i termini fissati per le memorie difensive (fino a cinque giorni prima della
data fissata per il dibattimento; entro tale termine, le parti possono prendere visione degli atti del
procedimento, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della
difesa).
Secondariamente perché la norma che i deferiti reputano decisiva, l’art. 41 CGS, al suo comma 1,
guarda esplicitamente al “procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed
economica”, ipotesi che intuitivamente non ricorre nella fattispecie.
Al contrario, la vicenda riguarda una mera “infrazione” inquadrata nell’art. 44/co.6 CGS, che è ipotesi
differenziata da quella di un “procedimento per illecito sportivo”, regolata dal comma 5 del medesimo
art. 44 CGS. In proposito il richiamo in atti all’art. 41 non può aver inteso definire una competenza (che
in tal caso sarebbe “funzionale”, e non “territoriale”) diversa da quella inquadrata, ma ha limitato il
significato della propria citazione al dettame delle regole del procedimento.
Al riguardo, l’art. 30/1 CGS, nell’individuare la competenza della Commissione Disciplinare nazionale
quale giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale, la
definisce nell’ambito dei “campionati e le competizioni di livello nazionale”, e “per le questioni che
riguardano più ambiti territoriali”; nel caso di specie non ricorre né l’una, né l’altra fattispecie.
Al contrario, la stessa norma prosegue descrivendo la competenza territoriale della Commissione
Disciplinare Territoriale limitandola – per quanto di ragione – ai campionati e alle competizioni di livello
territoriale, quale certamente è il Torneo in oggetto.
Entrando così nel merito, il deferimento è fondato, riguardo a tutti gli interessati, con i distinguo che
andiamo ad affrontare. Effettivamente è emerso che la Società ASD Martignacco da anni organizza a
fine settembre il “Torneo Esordienti BBC Friuli Centrale”, ed in particolare ha organizzato il Torneo
svoltosi dal 17.09.2011 al 01.10.2011, al quale hanno partecipato, tra le altre, le società oggi deferite.
In tale Torneo, le Società A.C.D. CASSACCO, A.S.D. MORUZZO, A.S.D. OSOPPO, A.S.D.U.S. PRO
FAGAGNA, A.S.D.RAGOGNA, A.S.D.RIVE D’ARCANO, A.S.D.SEDEGLIANO, A.C. UDINESE S.p.A.,
A.S.D.UNIONE CALCIO 3 STELLE, hanno utilizzato nelle gare un numero superiore ai cinque calciatori
nati nell’anno 2000 autorizzati quali “fuori quota” dal regolamento depositato; mentre la
A.S.D.TARCENTINA ha impiegato dei calciatori non tesserati.
I deferiti hanno ritenuto di essere caduti in errore scusabile in considerazione della ormai conosciuta e
consolidata formula del torneo riservata ai calciatori “esordienti 11 contro 11”, nonché delle
comunicazioni loro fornite in origine dall’organizzatrice del Torneo. È invece emerso dagli
approfondimenti esperiti in sede di supplemento di indagini che il regolamento depositato era, sì,
riservato originariamente alla categoria “esordienti” che comprende cioè ragazzi di 10 e 11 anni, ma che
dopo l’adesione delle squadre invitate, il SGS del CR FVG lo aveva modificato con l’aggiunta di una
clausola che limitava agli 11 anni l’età dei calciatori ammessi al torneo, cioè a ragazzi nati entro il
31.12.1999, consentendo di utilizzare un massimo di cinque tesserati nati entro il 31.12.2000. Le società
già invitate che avevano aderito, vennero avvisate del vincolo di schieramento solo in occasione della
presentazione ufficiale; in tale occasione alcune di loro manifestarono disagio per aver già
preannunciato ai propri piccoli calciatori che avrebbero partecipato a quel torneo, avvertendo che
l’imprevisto vincolo di non oltre cinque “2000” avrebbe impedito loro di allestire idonea formazione, in
quanto la loro formazione godeva solo di un numero risicato di tesserati di età superiore. Delle 25
Società partecipanti al torneo, 16 riuscirono ad adattarsi alla nuova disposizione adottata su
pianificazione del SGS; le altre 9 sono oggi deferite, tra cui 8 per aver schierato un numero di calciatori
di 10 anni superiore a quello consentito dalla restrizione regolamentare disposta, per così dire, “in corso
d’opera”.
Circa la asserita autorizzazione verbale fornita dagli organizzatori, la Procura Federale non è stata in
grado di accertare compiutamente i fatti, e non sono emersi riscontri positivi che, nel caso, avrebbero
coinvolto necessariamente la società organizzatrice. D’altronde, attraverso le dichiarazioni ricevute e, in
particolare, dalla lettura del verbale con cui il Segretario della Delegazione provinciale di Udine ha
risposto alle domande del rappresentante della Procura, la CDT si è convinta che (quod plerumque
accidit) presumibilmente i fatti si siano svolti proprio così, con l’impegno della società organizzatrice a
“chiudere un occhio” pur di evitare il rischio di una serie consistente di defezioni dell’ultim’ora tra le
società che già avevano manifestato adesione sul presupposto della libera partecipazione di ragazzi del
1999 e del 2000. Non a caso la società organizzatrice non trasmise i referti di gara alla Delegazione
provinciale, se non dopo quaranta giorni, e solo in esito ai solleciti della Delegazione stessa.
In ogni caso la CDT deve fare un distinguo.
La violazione che è stata ascritta a carico di chi ha schierato ragazzini fisicamente in corso di sviluppo
contro altri fisicamente o tecnicamente più dotati, ha come ratio la tutela fisica e psicologica dei
ragazzini più minuti. Così, è opportuno che la Federazione osteggi la possibilità che nella fase evolutiva
del fisico e della psiche i giovani meno dotati competano contro ragazzi che abbiano un’età superiore o
una formazione agonistica più competitiva.
Rispecchia l’interesse ad una crescita armonica il fatto che una formazione (per esempio) di esordienti
giochi contro una formazione di allievi per le conseguenze fisiche e psicologiche che ne deriverebbero ai
più deboli, ma anche –per motivi opposti- ai più grandi. Diverso, però, è il caso in oggetto in cui il
regolamento ha presentato la facoltà di schierare cinque (su undici) “2000” in una squadra “1999” che
comunque è inquadrata nella categoria “esordienti”. È evidente che se la Federazione ammette a priori
che nella categoria “esordienti” giochino indiscriminatamente “1999” e “2000”, ha già valutato
l’insussistenza di un discrimine psicosociologico tra le due annate. A maggior ragione questo vale
allorché, come nella fattispecie, già siano ammessi cinque “2000” nella formazione “1999”: non si pone
con concretezza alcun problema di tutelare il “sesto” o anche il “settimo” “2000”, quando già metà
squadra è formata di suoi coetanei.
Ne deriva che la violazione ascritta ai dirigenti e alle società che hanno schierato più “2000” dei cinque
ammessi dal regolamento deve essere considerata violazione meramente formale, priva di effetti
significativi sulla formazione psicosociologica dei giovani calciatori in divenire.
Alla luce di tutto quanto sopra, visto l’art. 23 CGS, la CDT non può ritenere corretta la qualificazione dei
fatti come formulata dalle parti, e soprattutto non può considerare congrua la sanzione indicata, perché
macroscopicamente eccessiva in ordine al grado di colpa manifestata dalle società e dai rispettivi
dirigenti. Conseguentemente non ammette gli intervenuti patteggiamenti.
Quanto all’Udinese Calcio, fu la stessa organizzatrice del torneo che formulò formale istanza di deroga
richiamando nell’atto il requisito del professionismo della Società Udinese Calcio che partecipava “alle
attività di base previste in ambito provinciale”, come previsto in c.u. n° 1 SGS. Non ottenendo riscontro
all’istanza, sapendo che tale facoltà era già prevista dalla regolamentazione del SGS, la Società ritenne
ricorrere l’istituto del silenzio assenso, e di non commettere violazione alcuna. Purtroppo, però, non si
trattò di silenzio assenso, ma l’istanza non ebbe esito perché non era stata firmata da un tesserato
organizzatore, ma da un dirigente dello sponsor, su carta intestata dello sponsor, ed inoltrata al C.P. di
Udine anziché al C.R. FVG.
Anche sul punto, così, la CDT reputa che la violazione sia meramente formale, in quanto nella sostanza
la Udinese Calcio spa era pienamente autorizzata con previsione istituzionale affissa in c.u. n°1 SGS a
schierare calciatori più giovani in virtù della miglior preparazione calcistica di natura psicologica, fisica e
tecnica che questi possono vantare a fronte di pari età che giochino in società affiliate alla LND/SGS.
Quanto alla A.S.D. TARCENTINA, invece, effettivamente la società aveva inoltrato in federazione le
richieste di tesseramento per alcuni calciatori, ma non per tutti, e comunque le richieste di tesseramento
non erano ancora pervenute in comitato, sì che i calciatori sono stati schierati nel frangente pur essendo
privi di tesseramento. Questo è l’unico fatto di tutta la vicenda che, a considerazione della CDT,
costituisce fatto grave perché un calciatore privo di tesseramento è sconosciuto alla Federazione. La
CDT FVG, pertanto, deve richiamare le argomentazioni poste a sostegno di altri provvedimenti in tema
(cfr Cc.Uu. n° 17/2009, 26/2010 e altri), dai quali non vi è motivo per discostarsi: chi dirige una società
sportiva deve conoscere i rischi ai quali sono sottoposti i tesserati e deve evitare uno sciocco quanto
inutile aggravio di responsabilità. Non valga a scusante la ridente volontà dei più piccoli di giocare:
“_l’attività calcistica giovanile ha le sue regole, e si ispira alla Carta dei diritti dei bambini (New York –
Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport
(Ginevra 1992 - Commissione Tempo Libero O.N.U.), alla quale si deve guardare con particolare
attenzione in modo che a tutti i bambini e le bambine siano assicurati, sì, il diritto di divertirsi e giocare;
sì, il diritto di fare sport; ma soprattutto il diritto di essere circondato ed allenato da persone competenti
ed il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza_..”.
I dirigenti DEL PINO e FABRETTI erano al corrente del fatto che i giovani non fossero tesserati e la loro
responsabilità non può sfuggire ad una sanzione ferma e decisa.
P.Q.M.
la C.D.T. – FVG, esclusa l’applicazione degli intervenuti patteggiamenti ex art. 23 CGS perché
incongrui, così dispone:
quanto al sigg.ri GREGORUTTI Ivano, CASCO Michele, BOTTO Franco, LONDERO Pietro,
BONOMI Marco, BASSI Claudio, BATTAINO Bruno, CHITTARO Orietta, BERTOLISSI Luigi,
ARIABIS Roberto, INGEMI Francesco, MINUT Mario, infligge loro l’ammonizione;
quanto alle Società A.C.D. CASSACCO, A.S.D.MORUZZO, U.S. OSOPPO, A.S.D.U.S. PRO
FAGAGNA, A.S.D.RAGOGNA, A.S.D.RIVE D’ARCANO, A.S.D.SEDEGLIANO, A.C. UDINESE S.p.A.,
A.S.D.UNIONE CALCIO 3 STELLE, infligge loro la ammonizione;
quanto alla ASD TARCENTINA, infligge l’ammenda di euro 400.
quanto ai sigg.ri Marco DEL PINO, Giuseppe FABRETTI, infligge loro la inibizione per mesi 3
ciascuno;
Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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