COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 04.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale del 30.05.2013 a carico di 1. BASILICO ANDREA, Presidente della ASDC Base 96 Seveso, per violazione dell’art 1 comma 1 del CGS, in relazione al CU n. 1 Stagione Sportiva 2011/2012 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per aver organizzato con il concorso di tesserati e di persona non tesserata una leva calcistica senza la prescritta autorizzazione allo scopo di selezionare ragazzi tesserati per altra società privi del necessario nulla osta; 2. ASDC Base 96 Seveso per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 04.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale del 30.05.2013 a carico di 1. BASILICO ANDREA, Presidente della ASDC Base 96 Seveso, per violazione dell'art 1 comma 1 del CGS, in relazione al CU n. 1 Stagione Sportiva 2011/2012 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per aver organizzato con il concorso di tesserati e di persona non tesserata una leva calcistica senza la prescritta autorizzazione allo scopo di selezionare ragazzi tesserati per altra società privi del necessario nulla osta; 2. ASDC Base 96 Seveso per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentito il Presidente della ASDC Base 96 Seveso deferito in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini: 1. a carico di BASILICO ANDREA due mesi di inibizione; 2. a carico della ASDC Base 96 Seveso ammenda di euro 300,00. OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti e non può quindi trovare applicazione il proscioglimento. Visto l'art. 23 CGS APPLICA al sig. BASILICO ANDREA due mesi di inibizione e alla società ASDC Base 96 Seveso euro 300,00 ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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