COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 04.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della società US SERLE Finale ½ posto Juniores Prov. Gara del 01-06-2013 tra US Pedrocca / US Serle C.U. n. 47 della Delegazione di Brescia datato 13-06-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 04.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della società US SERLE Finale ½ posto Juniores Prov. Gara del 01-06-2013 tra US Pedrocca / US Serle C.U. n. 47 della Delegazione di Brescia datato 13-06-2013 La società US SERLE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l'allenatore APOSTOLI Fausto e ha inibito il sig. BENEDETTI Giorgio sino al 30.09.2013 e ha squalificato i giocatori FACCHINI Davide e FRANZONI Nicola sino al 14.10.2013 nonché ha squalificato per due due giornate i giocatori FAUSTINI Andrea, BENEDETTI Daniele, ZIU Lorenzo, AMADEI Matteo, BODEI Jonatan e ROSSINI Guido, in quanto al termine della gara circondavano, insultavano ripetutamente l'arbitro e tentavano di aggredirlo. La reclamante lamenta infatti che l'allenatore ed il Dirigente Accompagnatore si sono invece adoperati per allontanare i propri tesserati, mentre gli altri squalificati non avrebbero mantenuto il comportamento contestato.La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo proposto dalla società US SERLE, rilevato che come da delibera del Presidente Federale, pubblicata sul CU 165 del 17.01.2013 della FIGC e trascritto sul CU n. 44 del 07.02.2013 del CRL, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del CU.Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto con spedizione mediante lettera raccomandata presso la sede del Comitato Regionale in data 20.06.2013 e che il provvedimento del GS è stato pubblicato sul CU n. 47 della Delegazione di Brescia in data 13.06.2013, il reclamo della società US SERLE deve dichiararsi inammissibile.Inoltre, la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo proposto manca del tutto della sottoscrizione del Presidente della società ovvero di altro Delegato alla firma; violazione che comporta la dichiarazione d'inammissibilità del reclamo. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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