COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 19.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 1. MAURO BIANCHESSI, collaboratore con funzioni di coordinatore/responsabile dell’attività di base della società AC Milan, per rispondere della violazione dell’art 1, comma 5, del CGS in relazione al Comunicato n. 1 Settore Giovanile e e Scolastico Stagione Sportiva 2011/2012, per quanto richiamato nel combinato disposto di cui al punto 2.4 lett. P e punto 3.6, “per avere omesso ogni cautela controllo e vigilanza sulla natura e le finalità di un allenamento – provino per giovani calciatori anno 2000-2001 tenutosi in data 29/04/2012 presso il centro sportivo Vismara, in assenza di preventiva autorizzazione della società interessata al Comitato Regionale competente per territorio, così permettendo che, nel corso dell’evento, la società Sporting Massese, invitata dall’AC Milan spa, schierasse tra l’altro ben dodici calciatori della classe 2001 e, quindi, minori degli anni 12 anni. Il tutto contrariamente a quanto previsto dalla richiamata normativa di riferimento anche in considerazione che la società Sporting Massese con la quale tutti i calciatori erano tesserati non apparteneva alla stessa Regione o in Provincia limitrofa a quella della località in cui si svolgeva l’evento de quo”; 2. CARLO VOLPINI, della violazione di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione al Comunicato n. 1 Settore Giovanile e e Scolastico Stagione Sportiva 2011/2012 per quanto richiamato nel combinato disposto di cui al punto 2.4 lett. P e punto 3.6 “per avere accompagnato in data 29 aprile 2012 presso il centro sportivo Vismara, circa 28 giovani calciatori classe 2000/2001 tutti tesserati per la Sporting Massese ed ivi acconsentito che gli stessi svolgessero in assenza di una prescritta autorizzazione del competente organismo federale, un’ allenamento/provino con la squadra dell’AC Milan spa, autorizzando e permettendo che venissero schierati ben dodici calciatori della classe 2001 e quindi minori degli anni 12. Il tutto contrariamente a quanto previsto dalla richiamata normativa di riferimento, anche in considerazione che la società Sporting Massese, con la quale tutti i calciatori erano tesserati, non apparteneva alla stessa Regione o in Provincia limitrofa a quella della località in cui si svolgeva l’evento de quo”; 3. AC MILAN SPA a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascrivibile al proprio collaboratore, BIANCHESSI Mauro, ex art. 4 comma 2 CGS; 4. SSD Sporting MASSESE ROMAGNANO a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascrivibile al proprio responsabili del settore giovanile, VOLPINI Carlo, ex art. 4 comma 2 CGS;

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 19.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 1. MAURO BIANCHESSI, collaboratore con funzioni di coordinatore/responsabile dell'attività di base della società AC Milan, per rispondere della violazione dell'art 1, comma 5, del CGS in relazione al Comunicato n. 1 Settore Giovanile e e Scolastico Stagione Sportiva 2011/2012, per quanto richiamato nel combinato disposto di cui al punto 2.4 lett. P e punto 3.6, “per avere omesso ogni cautela controllo e vigilanza sulla natura e le finalità di un allenamento – provino per giovani calciatori anno 2000-2001 tenutosi in data 29/04/2012 presso il centro sportivo Vismara, in assenza di preventiva autorizzazione della società interessata al Comitato Regionale competente per territorio, così permettendo che, nel corso dell'evento, la società Sporting Massese, invitata dall'AC Milan spa, schierasse tra l'altro ben dodici calciatori della classe 2001 e, quindi, minori degli anni 12 anni. Il tutto contrariamente a quanto previsto dalla richiamata normativa di riferimento anche in considerazione che la società Sporting Massese con la quale tutti i calciatori erano tesserati non apparteneva alla stessa Regione o in Provincia limitrofa a quella della località in cui si svolgeva l'evento de quo”; 2. CARLO VOLPINI, della violazione di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 CGS in relazione al Comunicato n. 1 Settore Giovanile e e Scolastico Stagione Sportiva 2011/2012 per quanto richiamato nel combinato disposto di cui al punto 2.4 lett. P e punto 3.6 “per avere accompagnato in data 29 aprile 2012 presso il centro sportivo Vismara, circa 28 giovani calciatori classe 2000/2001 tutti tesserati per la Sporting Massese ed ivi acconsentito che gli stessi svolgessero in assenza di una prescritta autorizzazione del competente organismo federale, un' allenamento/provino con la squadra dell'AC Milan spa, autorizzando e permettendo che venissero schierati ben dodici calciatori della classe 2001 e quindi minori degli anni 12. Il tutto contrariamente a quanto previsto dalla richiamata normativa di riferimento, anche in considerazione che la società Sporting Massese, con la quale tutti i calciatori erano tesserati, non apparteneva alla stessa Regione o in Provincia limitrofa a quella della località in cui si svolgeva l'evento de quo”; 3. AC MILAN SPA a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascrivibile al proprio collaboratore, BIANCHESSI Mauro, ex art. 4 comma 2 CGS; 4. SSD Sporting MASSESE ROMAGNANO a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascrivibile al proprio responsabili del settore giovanile, VOLPINI Carlo, ex art. 4 comma 2 CGS; La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, - rilevato che nessuno è comparso per i deferiti, VOLPINI Carlo e SSD Sporting Massese Romagnano, nonostante la regolarità della notificazione, a mezzo lettera raccomandata, della convocazione; - esaminata la memoria difensiva, presentata dai deferiti, AC Milan e BIANCHESSI Mauro ; - preso atto delle dichiarazioni rilasciate a questa Commissione dal sig. BIANCHESSI Mauro; - valutate le difese orali, svolte nel corso del dibattimento, dal rappresentante della Procura e dal Difensore dei deferiti, AC Milan e BIANCHESSI Mauro; -preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni; mesi quattro di inibizione per BIANCHESSI Mauro; mesi tre di inibizione per VOLPINI Carlo; euro 5,000,00 di ammenda a carico della AC Milan ed euro 600,00 di ammenda a carico della SSD Sporting Massese Romagnano, previo accertamento della responsabilità degli stessi, in ordine alle violazioni contestate nell'atto di deferimento; -preso atto che i deferiti, AC Milan e BIANCHESSI Mauro hanno chiesto di essere prosciolti perché il fatto non sussiste. OSSERVA Dagli atti di cui al presente giudizio, ed in particolare dalle risultanze dell'attività istruttoria, svolta dalla Procura Federale, non emerge in modo chiaro ed univoco, sotto il profilo probatorio, che si sia svolto un provino in data 29/04/2012 da parte della società AC Milan su calciatori giovani, anno 2001 e su calciatori giovani, anno 2000, tesserati per la SSD Sporting Massese Romagnano e non meglio individuati. Infatti, dagli atti e dalle dichiarazioni rese dai deferiti emerge che presso il centro sportivo Vismara della AC Milan si sono disputate due gare amichevoli/allenamento a 7 giocatori tra i tesserati della AC Milan anno 2001/2002 e tesserati della SSD Sporting Massese Romagnano anno 2000/2001, arbitrate da un ex arbitro Federale. Ad ognuna delle partite le squadre hanno altresì preso parte, sotto la direzione e la conduzione dei rispettivi allenatori e con le casacche delle rispettive squadre, dopo aver effettuato il riscaldamento di rito pre-gara. Tali circostanze fanno propendere per la disputa di partite amichevoli, seppur con finalità di allenamento, piuttosto che a provini di calciatori volti a testare le loro capacità individuali tecniche e tattiche da parte dell'AC Milan. La mancanza di prova in merito alla reale sussistenza di provini si rileva altresì dal fatto che non è dato nemmeno individuare quali giovani calciatori specificamente siano stati oggetto di provino e per i quali vi sia stata una finalità diretta a valutarne le capacità tecniche e tattiche. Anche tale genericità rende alquanto difficile individuare sotto l'aspetto probatorio la sussistenza di un provino. Da ultimo si ritiene necessario rimettere gli atti alla Procura Federale, onde valutare se sussistono o meno comportamenti illegittimi e/o illeciti in ordine alla necessità di autorizzazione Federale per disputare siffatte gare amichevoli avvenute in data 29/04/2012, per le quali risulta peraltro pacifico che nessuna autorizzazione è stata richiesta, con tutto ciò che comporta in punto di sovraesposizione a rischio dei tesserati minori sotto il profilo assicurativo. PQM la Commissione Disciplinare Territoriale, ASSOLVE i deferiti e rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza. Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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