COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 19.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale del 14.06.2013 a carico di: 1. LENZA GIANFRANCO, Presidente della US O. San Bartolomeo per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS e dell’art 12 comma 5 CGS per aver strattonato e rivolto insulti all’indirizzo del direttore di gara incitando i giocatori della propria squadra ad aggredirlo nella gara Coppa Lombardia – Terza Categoria – del 12.03.2013 tra San Bartolomeo e Castello Ostiano; 2. US O. San Bartolomeo per rispondere della violazione dell’art 4 comma 1 e art. 12 comma 5 CGS per responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente .

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 19.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale del 14.06.2013 a carico di: 1. LENZA GIANFRANCO, Presidente della US O. San Bartolomeo per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS e dell'art 12 comma 5 CGS per aver strattonato e rivolto insulti all'indirizzo del direttore di gara incitando i giocatori della propria squadra ad aggredirlo nella gara Coppa Lombardia - Terza Categoria - del 12.03.2013 tra San Bartolomeo e Castello Ostiano; 2. US O. San Bartolomeo per rispondere della violazione dell'art 4 comma 1 e art. 12 comma 5 CGS per responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente . La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, - rilevato che il Presidente della US O. San Bartolomeo ha negato di aver strattonato l'arbitro e/o incitato i suoi calciatori ad aggredirlo limitandosi ad entrare sul terreni di gioco per placare gli animi dei propri giocatori; - rilevato che il Rappresentante della Procura, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni previo accertamento della responsabilità dei deferiti: - a carico del Presidente della US O. San Bartolomeo Lenza Gianfranco mesi nove di inibizione; - a carico della società US O. San Bartolomeo euro 600,00 di ammenda e una giornata di squalifica del campo. OSSERVA Il comportamento addebitato, come già indicato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti ed in particolare dalle dichiarazioni rese dall'arbitro il quale ha riconosciuto nella persona de sig. Lenza Gianfranco l'autore dei comportamenti descritti nel rapporto arbitrale che come noto costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Comportamenti questi consistiti nello strattonamento dell'arbitro stesso e nell'incitamento ad aggredirlo. La gravità del suddetto comportamento integra la violazione delle norme di cui all'atto di deferimento e merita di essere sanzionato seguendo gli abituali criteri di giudizio in relazione alla Categoria di appartenenza adottati da questa Commissione, nella misura di seguito indicata PQM la Commissione Disciplinare Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1 del CGS da parte del sig. Lenza Gianfranco e dell'art 4 comma 1 e 12 comma 5 del CGS, a titolo di responsabilità diretta della società US O. San Bartolomeo. Commina al Sig. Lenza Gianfranco l'inibizione per quattro mesi e alla società US O. San Bartolomeo euro 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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