COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 25.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DI CANIL MAURO E DELLA S.S. MATELICA CALCIO A.S.D.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 2 del 25.07.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DI CANIL MAURO E DELLA S.S. MATELICA CALCIO A.S.D.
Con provvedimento del 21 settembre 2011, prot. N. 1929/pf. 10-11/EL/reg, qui pervenuto in data 2 maggio 2013, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 24, comma 1, del Regolamento L.N.D. come integrato dalle disposizioni contenute nel Com. Uff. nr. 203 del 30 giugno 2010, punto 3/A e nel Com. Uff. n. 2 del 15 luglio 2010, punto 3.2, per aver, quale Presidente della S.S. Matelica Calcio A.S.D., in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva ed al dovere fatto alle società di perfezionare l’iscrizione ai Campionati di competenza entro i termini emanati dai Comitati di appartenenza, omesso di osservare il “termine ordinatorio” fissato dal Comitato Regionale Marche entro il quale avrebbe dovuto far pervenire a quest’ultimo la domanda per richiedere l’iscrizione della propria società al Campionato di competenza (1^ Categoria) per la stagione sportiva 2010/2011;
- la S.S. Matelica Calcio A.S.D., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato Cgs delle violazioni ascritte al proprio Presidente.
Con nota del 7 giugno 2013 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 13 luglio 2013, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il sig. Canil Mauro, in proprio e quale Legale Rappresentante della S.S. Matelica Calcio A.S.D..
Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza.
Il sig. Canil Mauro deduceva di avere regolarmente inoltrato la domanda di iscrizione al Campionato di competenza tramite raccomandata, anticipata via fax in data 19 luglio 2010 e, quindi, entro il termine previsto dal Comitato Regionale; produceva la relativa documentazione e concludeva chiedendo il proscioglimento proprio e della Società.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
• letti gli atti del procedimento;
• ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e delle parti deferite;
• rilevato che ai deferiti è stato contestato di avere “omesso di osservare il “termine ordinatorio”– del 19 luglio 2010 (Com. Uff. n. 203 del 30 giugno 2010) - fissato dal Comitato Regionale Marche entro il quale avrebbe dovuto far pervenire a quest’ultimo la domanda per richiedere l’iscrizione della propria società al Campionato di competenza (1^ Categoria) per la stagione sportiva 2010/2011”;
• ritenuto, alla luce della documentazione prodotta dai deferiti, che gli stessi hanno tempestivamente adempiuto all’obbligo di cui sopra avendo provveduto ad inoltrare, in data 19 luglio 2010, via telefax, al Comitato Regionale Marche la domanda di iscrizione al Campionato di competenza;
• ritenuta, pertanto, insussistente la contestata violazione;
P.Q.M.
proscioglie CANIL Mauro e la S.S. MATELICA CALCIO A.S.D. dagli addebiti loro contestati.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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