COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 25.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BENIGNI ROBERTO E DELL’ASCOLI CALCIO 1898 SPA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 25.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BENIGNI ROBERTO E DELL’ASCOLI CALCIO 1898 SPA La Commissione, - letti gli atti del deferimento in epigrafe - prot. 7848/1013 pf 12 13 SS/vdb – a carico del sig. Benigni Roberto e dell’Ascoli Calcio 1898 Spa; - considerato che a norma dell’art. 32, comma 7, del Codice di giustizia sportiva “E’ competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione”; - rilevato che i deferiti, all’epoca delle contestate violazioni, appartenevano alla Lega Nazionale professionisti serie B; - riconosciuta, pertanto, la propria incompetenza, essendo competente la Commissione Disciplinare Nazionale; - visto l’art. 30 del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. dichiara la propria incompetenza a pronunciarsi in ordine al deferimento in epigrafe, disponendo rimettersi gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuta competente. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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