COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 25.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BENIGNI ROBERTO E DELL’ASCOLI CALCIO 1898 SPA
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 2 del 25.07.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BENIGNI ROBERTO E DELL’ASCOLI CALCIO 1898 SPA
La Commissione,
- letti gli atti del deferimento in epigrafe - prot. 7848/1013 pf 12 13 SS/vdb – a carico del sig. Benigni Roberto e dell’Ascoli Calcio 1898 Spa;
- considerato che a norma dell’art. 32, comma 7, del Codice di giustizia sportiva “E’ competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione”;
- rilevato che i deferiti, all’epoca delle contestate violazioni, appartenevano alla Lega Nazionale professionisti serie B;
- riconosciuta, pertanto, la propria incompetenza, essendo competente la Commissione Disciplinare Nazionale;
- visto l’art. 30 del Codice di giustizia sportiva;
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza a pronunciarsi in ordine al deferimento in epigrafe, disponendo rimettersi gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuta competente.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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