COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 23.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°183/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Real Centuripe Sig. Castiglione Prospero (Presidente all’epoca dei fatti) N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 23.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°183/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Real Centuripe Sig. Castiglione Prospero (Presidente all’epoca dei fatti) N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 27/05/2013 prot. 11.1365 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma tuttavia hanno fatto pervenire memorie difensive allegando n.21 certificati medici attestanti l’idoneità sportiva dei calciatori deferiti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Real Centuripe, del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Castiglione Prospero, dei calciatori Biondi Salvatore, Borzì Antonio, Calì Nicola, Castiglione Alberto, Castiglione Giuseppe, Consoli Giuseppe, Gulisano Vincenzo, Gullotta Gaetano, Gullotta Giuseppe, Lentini Mario, Licari Giuseppe, Longhitano Gianluca, Luca Rosario, Paternò Rosario, Picone Prospero, Rau Danilo, Risicato Alfredo, Rosano Nicola, Travagliante Giacomo, Trovato Antonio, Zappalà Davi, tutti tesserati per la società’ A.S.D. Real Centuripe all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it