COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 16.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 165/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CASTELLO PAOLO (calciatore tesserato per l’A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA); Sig. CARUSO SALVATORE (calciatore tesserato per l’A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA); Sig. DI PALMA MICHELE (calciatore tesserato per l’A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA); Sig. RIZZO GIUSEPPE (calciatore tesserato per l’A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA); Sig. CASSATA SALVATORE (calciatore tesserato per l’A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA); Sig. ROMANO VITO (calciatore tesserato per l’A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA); La Soc. A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 16.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 165/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CASTELLO PAOLO (calciatore tesserato per l’A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA); Sig. CARUSO SALVATORE (calciatore tesserato per l’A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA); Sig. DI PALMA MICHELE (calciatore tesserato per l’A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA); Sig. RIZZO GIUSEPPE (calciatore tesserato per l’A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA); Sig. CASSATA SALVATORE (calciatore tesserato per l’A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA); Sig. ROMANO VITO (calciatore tesserato per l’A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA); La Soc. A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA La Procura Federale, con nota prot. 7663/1177 pf11-12/GT/dl, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il Sig. Castello Paolo, calciatore dell’A.C.D. Città di Casteldaccia, per rispondere della di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art.92 delle NOIF, per non avere volutamente partecipato alla gara Aspra – Città di Casteldaccia del 14.04.2012; 2) il sig. Caruso Salvatore calciatore dell’A.C.D. Città di Casteldaccia per rispondere della di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art.92 delle NOIF, per non avere volutamente partecipato alla gara Aspra – Città di Casteldaccia del 14.04.2012; 3) il sig. Di Palma Michele, calciatore della Soc. A.C.D. Città di Casteldaccia, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 3, del C.G.S., per non essersi presentato all’audizione del collaboratore federale nonostante la regolarità della notifica della convocazione; 4) il sig. Rizzo Giuseppe calciatore della Soc. A.C.D. Città di Casteldaccia, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 3, del C.G.S., per non essersi presentato all’audizione del collaboratore federale nonostante la regolarità della notifica della convocazione; 5) il sig. Cassata Salvatore calciatore della Soc. A.C.D. Città di Casteldaccia, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 3, del C.G.S., per non essersi presentato all’audizione del collaboratore federale nonostante la regolarità della notifica della convocazione; 6) il sig. Romano Vito calciatore della Soc. A.C.D. Città di Casteldaccia, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 3, del CGS, per non essersi presentato all’audizione del collaboratore federale nonostante la regolarità della notifica della convocazione; 7) la Società A.C.D. Città di Casteldaccia per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 4 comma 2 C.G.S. per le violazioni ascritte ai calciatori Di Palma Michele, Rizzo Giuseppe, Cassata Salvatore e Romano Vito Convocate debitamente le parti queste sono comparse ad eccezione dei sig.ri Castello Paolo ( il cui padre ha rappresentato che il proprio figlio non poteva presenziare per motivi di salute) e Caruso Salvatore. In particolare i sig.ri Di Palma Michele, Romano Vito e Cassata Salvatore hanno dichiarato di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della loro società circa una loro convocazione dinanzi al rappresentante della Procura Federale. Il sig. Romano Vito ha ha precisato di avere subito in quel periodo due interventi chirurgici atti a ridurre gli esiti di un infortunio ed in atto di non essere tesserato con alcuna società sportiva. Il sig. Rizzo Giuseppe ha precisato, invece, che nel periodo in questione era già militare di carriera impegnato fuori per motivi di addestramento. Il sig. Benforte, rappresentante dell’A.C.D. Città di Casteldaccia, ha chiesto il proscioglimento della società avendo informato, a suo dire, telefonicamente gli interessati. La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per quattro gare a carico dei sig.ri Castello Paolo e Caruso Salvatore; squalifica per tre gare a carico dei sig.ri Di Palma, Rizzo, Cassata e Romano; ammenda di € 1500,00 a carico dell’A.C.D. Città Casteldaccia La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dagli accertamenti della Procura Federale risulta provato che i calciatori Castello Paolo e Caruso Salvatore, benchè regolarmente convocati per la gara Aspra – Città di Casteldaccia del 14.04.2012 valevole per il campionato di “Promozione”, si sono rifiutati di partire con la squadra adducendo motivi economici (vedasi le dichiarazioni rese dagli stessi deferiti al collaboratore della Procura) per cui devono rispondere di quanto loro contestato e agli stessi va applicata la sanzione come da dispositivo. Per ciò che riguarda i calciatori Di Palma Michele, Rizzo Giuseppe, Cassata Salvatore e Romano Vito non appare raggiunta la piena prova circa la effettiva conoscenza della loro convocazione da parte del collaboratore della procura federale, nonostante la società abbia dichiarato di essersi attivata per le vie brevi ed al contempo abbia comunicato al Comitato Regionale i recapiti effettivi dei calciatori tuttavia non utilizzati alla bisogna. Consegue al proscioglimento dei suddetti calciatori il proscioglimento dell’A.C.D. Città di Casteldaccia venendo meno i presupposti del deferimento. P.Q.M. Dispone applicarsi le seguenti sanzioni: 1) al Sig. Castello Paolo la squalifica, ex art. 19 C.G.S., per quattro gare; 2) al sig. Caruso Salvatore la squalifica, ex art. 19 C.G.S., per quattro gare; La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4 punto 1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it