COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 16.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 188/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MICHELE SIGNORILE (Dirigente A.S.D. Flora Calcio fino al 06/03/2013) A.S.D. FLORA CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 16.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 188/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MICHELE SIGNORILE (Dirigente A.S.D. Flora Calcio fino al 06/03/2013) A.S.D. FLORA CALCIO La Procura Federale, con nota 8128/597 pf 12-13 GR/mg del 10 giugno 2013, ha deferito le parti indicate in epigrafe dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere di quanto di seguito specificato: Il Sig. Michele Signorile delle violazioni di cui agli artt.1 commi 1 e 3 C.G.S. e art. 5 commi 1, 5 e 6 lettera b) C.G.S., per avere nel pomeriggio del 10/12/2012 presso i locali della Delegazione Provinciale di Siracusa, sebbene già inibito, aggredito con insulti e contumelie un dirigente federale e altri componenti della Delegazione che tentavano a stento di trattenerlo dal porre in essere aggressione fisica e per avere omesso di presentarsi al collaboratore della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato; la A.S.D. Flora Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. per il comportamento del proprio dirigente. Convocate debitamente le parti, non è comparso il dirigente Sig. Michele Signorile mentre è comparsa la A.S.D. Flora, in persona del Presidente pro-tempore, che ha chiesto di accedere al patteggiamento ex art. 23 e 24 C.G.S. come da ordinanza che segue: Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima della chiusura del dibattimento la A.S.D. Flora, in persona del Presidente pro-tempore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di € 600,00 di ammenda; Visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art.24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l’Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale; ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla A.S.D. Flora la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso chiedendo l’applicazione a carico del Sig. Michele Signorile della sanzione di mesi nove di inibizione. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il dirigente deferito sia responsabile di quanto ascrittogli in costanza di inibizione, ciò risultando dalle deposizioni concordi di quanti hanno assistito ai fatti ed anche per ammissione della società di appartenenza. A nulla rileva che il Sig. Signorile abbia nel frattempo rassegnato le sue dimissioni dalla A.S.D. Flora, restando inalterati i profili di responsabilità a suo carico, aggravati dalla mancata presenza, per ben tre volte, alla convocazione da parte della Procura Federale per essere sentito in merito. P.Q.M. Dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Al Sig. Michele Signorile la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi cinque; Alla Società A.S.D. Flora, ai sensi dell'art. 23 C.G.S. l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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