COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 16.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°175/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società U.S. Messana Onlus Sig.Lo Re Carmelo (Presidente all’epoca dei fatti) N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 16.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°175/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società U.S. Messana Onlus Sig.Lo Re Carmelo (Presidente all’epoca dei fatti) N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 21/05/2013 prot. 11.1335 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso copia dei certificati medici attestanti la idoneità sportiva dei calciatori deferiti per la stagione sportiva 2011-2012. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Real Suttano, del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Panzica Salvatore, dei calciatori Molonia Santi, Nava Francesco, Sorrenti Giovanni. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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