COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 02.08.2013 Delibere DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 178. DELIBERA C.D.T.: RECLAMO FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 – GARA FOOTBALL CLUB PAOLISI PAOLISI 992 / SPORTING GUARDIA DEL 16.06.2013 – PLAY-OFF 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 02.08.2013 Delibere DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 178. DELIBERA C.D.T.: RECLAMO FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 – GARA FOOTBALL CLUB PAOLISI PAOLISI 992 / SPORTING GUARDIA DEL 16.06.2013 – PLAY-OFF 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, in due distinte sedute, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltati, altresì, l’arbitro ed i Commissari di Campo; osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 20 giugno 2013, pagg. 2622 / 2623, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto alla reclamante ed ai suoi tesserati le seguenti sanzioni: a) alla società: retrocessione all’ultimo posto in classifica del Campionato di Prima Categoria, nonché, in base al principio dell’afflittività della sanzione, conseguenziale retrocessione aggiuntiva al Campionato di Seconda Categoria 2013/2014, oltre all’ammenda di euro 1.000,00 ed all’obbligo di disputare sei gare a porte chiuse, per i fatti descritti nella richiamata delibera; b) al dirigente accompagnatore sig. Russo Giuseppe: inibizione fino al 15.12.2013, perché “minacciava ripetutamente il direttore di gara, ostacolandone, con la sua condotta, il trasporto in ospedale (rapporto C.C.)”; c) all’assistente di parte dell’arbitro, sig. Carbone Antonio: squalifica fino al 15.6.2014, perché “a fine gara, aiutato da altri tesserati, colpiva con ripetuti calci lo spogliatoio arbitrale, rompendone la porta, che veniva divelta. Munito delle chiavi per aprire l’ingresso al campo di gara, disattendeva l’ordine di aprire, impartito dai Commissari di Campo (rapporto C.C.)”; d) al calciatore Loffredo Antonio: preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, “approfittando dell’aggressione all’arbitro, perpetrata da un suo compagno di squadra, a fine gara colpiva in maniera vile, alle spalle (l’arbitro), senza che l’arbitro potesse difendersi, con un calcio alla schiena e con un forte pugno all’occhio destro, procurando forte dolore all’arbitro, rendendone necessario il trasporto in ospedale”; e) al calciatore Perrotta Clemente: preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, perché “a fine gara colpiva il direttore di gara con forti pugni all’occhio destro ed alla testa; altresì attingeva l’arbitro con uno sputo al petto, ed in ultimo colpiva il direttore di gara con forti calci alle gambe, rendendone necessario il trasporto in ospedale.”; f) al massaggiatore Possemato Nicola: squalifica fino al 15.12.2013, perché “al fine di aggredire l’arbitro, aiutato da un altro tesserato, colpiva reiteratamente la porta dello spogliatoio arbitrale, che veniva divelta (rapporto C.C.)”. Con atto trasmesso al C.R. Campania, mediante fax, il 22.06.2013, il Football Club Paolisi 992 ha proposto reclamo avverso la decisione citata. La società, in primo luogo, ha contestato i fatti, come descritti negli atti ufficiali di gara, sostenendo, in particolare, che l’aggressione ai danni dell’arbitro sarebbe stata perpetrata soltanto da sostenitori e non anche da suoi tesserati; ha affermato, inoltre, che lo stesso referto ospedaliero sconfesserebbe l’arbitro, non essendo in esso riportate né lesioni, né escoriazioni. Sul piano giuridico-sportivo e per quel che concerne la quantificazione della sanzione, la reclamante ha sostenuto che la retrocessione, prevista dalla lettera h) dell’art. 18 Codice di Giustizia Sportiva ed inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, non sarebbe sancita in ordine alle fattispecie configuratesi nel caso in esame, inquadrabili invece, ad avviso della ricorrente, in quella disciplinata dall’art. 12 C.G.S. In termini espliciti e diretti, secondo la reclamante, il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe potuto, al massimo, applicare la sanzione della penalizzazione di punti in classifica. Inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, la sanzione della retrocessione non poteva applicarsi, perché la gara di cui trattasi rientra tra quelle della fase “Play- Off”, con la conseguenza che la classifica della stagione regolare fosse da considerarsi ormai definitiva e cristallizzata nei suoi esiti. Con riferimento alla sanzione della preclusione, inflitta ai due nominati suoi tesserati, la reclamante, oltre (come innanzi evidenziato) a negare l’aggressione da parte degli stessi, ha sostenuto, altresì, che la preclusione non potesse applicarsi, atteso che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto previamente infliggere la sanzione della squalifica per cinque anni, ciò che, viceversa, non si rileva dal testo della pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Il Giudice Sportivo Territoriale, inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, avrebbe inoltre dovuto esplicitare le ragioni che giustificassero e motivassero una sanzione di così straordinaria gravità. Anche per gli altri tesserati sanzionati, la reclamante ha negato ogni responsabilità e, comunque, in subordine, ha chiesto l’attenuazione delle sanzioni inflitte, richiamando una specifica giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale. Nel reclamo è stato, infine, messo in risalto l’intervento del Presidente della società F.C. Paolisi, distintosi per aver tentato di calmare gli animi e per aver prestato assistenza e collaborazione all’arbitro ed ai Commissari di Campo. A sostegno delle proprie tesi, la reclamante ha anche depositato e chiesto di ammettere, come mezzo di prova, una documentazione fotografica, su supporto informatico, di un giornale locale. La Commissione, sul punto, ritiene che la documentazione fotografica non si appalesi idonea, per la sua stessa, connaturata caratteristica di “non continuità”, a consentire una ricostruzione completa ed ineccepibile dei fatti e della loro reale ed effettiva dinamica. Pertanto, la vicenda va ricostruita sulla base di quanto riferito nel rapporto arbitrale ed in quelli dei due Commissari di Campo, sentiti anche personalmente, come anche il direttore di gara, nella riunione odierna. In presenza di tali rapporti e dichiarazioni, non risulta attendibile la ricostruzione dei fatti operata nel reclamo, non potendo la responsabilità dell’aggressione essere attribuita ai soli sostenitori della reclamante. Sulla base di quanto emerso, questa C.D.T., nello stigmatizzare la gravità dei fatti, ritiene acclarato che nella vicenda siano stati attivi protagonisti, in negativo, sia i sostenitori, sia dirigenti e calciatori della società F.C. Paolisi. Quanto all’intervento del Presidente della società medesima, esso è certamente da giudicare encomiabile e non può, pur nella doverosità del comportamento del dirigente, non essere tenuto in considerazione da questa C.D.T., anche in ragione dell’assoluta particolarità della grave contingenza. Deve, altresì, evidenziarsi che, alla luce anche della precisa testimonianza dei Commissari di Campo, l’arbitro è stato circondato effettivamente da un nutrito numero di persone (sostenitori, dirigenti e calciatori della società F.C. Paolisi), che, anche se non hanno portato a più gravi e dannose conseguenze e sviluppi la loro aggressione, hanno comunque spintonato l’arbitro, ingiuriandolo ed attingendolo con sputi. Nella confusione, inoltre, il direttore di gara è stato colpito con calci. A tutto ciò deve aggiungersi l’aggressione perpetrata dai due calciatori, contraddistinti dalle maglie n. “0” e n. “12”, oltre ai danni alla porta dello spogliatoio dell’arbitro ed al lancio di uova prima dell’inizio della gara. Questi i fatti. Sul piano più strettamente giuridico, per quanto riguarda la società, è fondato il motivo relativo all’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 18, comma 1, lettera h). Questa Commissione, infatti, non ritiene che la sanzione della retrocessione, ivi prevista, si possa applicare alle ipotesi di fatti violenti, quali quelli verificatisi nella circostanza in esame. Il caso in esame rientra, invece, ad avviso di questa C.D.T., tra quelli disciplinati dall’art. 12 e dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva. Tali articoli, per i casi più gravi, prevedono, al massimo, la sanzione prevista dalla lettera f) dell’art. 18, comma 1 (art. 12) e la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 18, comma 1 (art. 14). Lo stesso art. 1 del C.G.S., pur applicabile, nella sua generale previsione, indica, per la società, quale sanzione massima, quella di cui all’art. 18, comma 1, lettera g). Al riguardo, questa C.D.T., nello stigmatizzare la particolare gravità della vicenda in esame, non può, in ogni caso, non fare riferimento al principio generale, di cui al diritto sportivo, che sancisce che la sanzione debba essere proporzionata e corrispondente all’effettiva gravità della rispettiva infrazione. Deve, altresì, tenersi conto che, all’atto dell’audizione dell’arbitro e dei due Commissari di Campo, sono emerse non irrilevanti difformità. Di conseguenza, le decisioni del Giudice di primo grado devono, anche in considerazione della non acquisita certezza su alcuni aspetti sostanziali, essere riformate, con una commisurazione che, nel contemplare l’assoluta gravità dei fatti, che si sostanziano in un’aggressione non di certo isolata, nonché in comportamenti soggettivi, aspramente censurabili (tutto un contesto di comportamenti, anche violenti, ed, in ogni caso, assolutamente deplorevoli), tenga tuttavia conto del cennato principio della doverosa congruità e corrispondenza tra fatto e sanzione. La Commissione ritiene che, per il principio dell’afflittività, la penalizzazione debba essere fatta scontare nella stagione sportiva 2013 / 2014. Il Collegio ritiene inoltre che l’obbligo, a carico della società F.C. Paolisi 992, di disputare gare in assenza di pubblico, per il medesimo campionato 2013/2014, debba essere quantificato in quattro giornate. Deve, viceversa, confermarsi l’ammenda di euro 1.000,00, inflitta dal G.S.T. a carico della medesima F.C. Paolisi 992. Per quanto riguarda le sanzioni inflitte ai tesserati, questa C.D.T. giudica che debbano essere ridotte quelle inflitte ai calciatori, come di seguito specificato, in ragione delle distinte responsabilità: al sig. Perrotta Clemente, fino al 31.12.2015; al sig. Loffredo Antonio, fino al 30.06.2016. Dispone, infine, che la sanzione della retrocessione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2013/2014, inflitta dal G.S.T. a carico del F.C. Paolisi 992, debba essere annullata e sostituita dalla penalizzazione di punti tre per la stagione sportiva 2013/2014 e che debbano essere confermate le residue sanzioni, inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che siano poste a carico della società F.C. Paolisi 992 le seguenti sanzioni: tre punti di penalizzazione, da scontare nella stagione sportiva 2013/2014, previo annullamento della retrocessione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2013/2014; l’obbligo di disputare, in assenza di pubblico, quattro gare ufficiali interne della stagione sportiva 2013/2014; l’ammenda, confermata nella misura di euro 1.000,00; quanto ai calciatori Perrotta Clemente e Loffredo Antonio, di ridurre le rispettive squalifiche, come di seguito indicato: al sig. Perrotta Clemente, fino al 31.12.2015; al sig. Loffredo Antonio, fino al 30.06.2016; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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