F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 03 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 04 Luglio 2013 e su www.figc.it 1.RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.4.2016 INFLITTA AL SIG. RACITI FABIO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF, CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, JUNIOR CALCIO ACIREALE/TRECASTAGNI DEL 20.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 522/C.D.T. 39 del 28.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 03 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 04 Luglio 2013 e su www.figc.it
1.RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.4.2016 INFLITTA AL SIG. RACITI FABIO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF, CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, JUNIOR CALCIO ACIREALE/TRECASTAGNI DEL 20.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 522/C.D.T. 39 del 28.5.2013)
La società Junior Calcio Acireale ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39, lett. e) C.G.S. contro il provvedimento di squalifica fino al 23 aprile 2016, irrogato dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, nei confronti del Signor Fabio Raciti, massaggiatore e tesserato della società medesima, pubblicato nel comunicato ufficiale del Comitato Regionale Sicilia n. 522, commissione disciplinare territoriale n. 39 del 28.5.2013. In buona sostanza, la società ricorrente deduce, al di là dell’inesatta indicazione della lettera dell’art. 39 C.G.S. invocata nella fattispecie, l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante, laddove nella decisione il fatto viene descritto “al termine della gara raggiungeva l’arbitro nel sottopassaggio e lo bloccava spingendolo così da fargli sbattere la spalla nel muro, mentre questi cercava di divincolarsi e di rientrare nello spogliatoio, persisteva nel suo comportamento aggressivo colpendola l’arbitro con un violento calcio al fondo schiena”; mentre invece nel referto arbitrale il medesimo fatto veniva descritto “mentre provavo ad entrare nello spogliatoio, il signor citi mi colpiva con un calcio violento al fondoschiena, per fortuna senza alcun danno alla mia persona”. La società ricorrente, valorizzando l’espressione “divincolarsi”, vuole far discendere da questa diversa modalità rispetto a quella del referto arbitrale, dove la medesima espressione non compare, la conseguenza che a colpire l’arbitro possa essere stato una persona diversa dal Raciti. La sezione osserva che il ricorso per revocazione è palesemente infondato, in quanto viene dedotto un motivo di impugnativa che impinge nel merito della controversia e che è stato oggetto di valutazione del giudice con decisione definitiva. Quindi esso nella sostanza si risolverebbe in un semplice motivo d’appello che lascerebbe supporre l’esistenza di un terzo grado del giudizio, che invece non è previsto nell’ordinamento sportivo. Tuttavia, osserva la sezione che, quand’anche dovesse riscontrarsi una divergenza nella descrizione dei fatti, rimane ferma in entrambe le descrizioni l’unica circostanza veramente rilevante, ossia che il calcio sia stato sferrato proprio dal soggetto sanzionato e che nessuna importanza assume nell’economia generale della circostanza fattuale quella dedotta nel ricorso per revocazione. Anzi il fatto che l’arbitro si sia divincolato per prendere riparo negli spogliatoi avvalora ancora di più l’idea che il calcio sia stato sferrato proprio quando si era girato per correre. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Junior Calcio Acireale di Acireale (Catania).Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 03 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 04 Luglio 2013 e su www.figc.it 1.RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.4.2016 INFLITTA AL SIG. RACITI FABIO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF, CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, JUNIOR CALCIO ACIREALE/TRECASTAGNI DEL 20.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 522/C.D.T. 39 del 28.5.2013)"