F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.C. SAVOIA 1908 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE GARE A PORTE CHIUSE FINO AL 23.12.2012 CON DECORRENZA IMMEDIATA; – DELL’AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE D, POMIGLIANO/SAVOIA DEL 26.8.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 10 del 12.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.C. SAVOIA 1908 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE GARE A PORTE CHIUSE FINO AL 23.12.2012 CON DECORRENZA IMMEDIATA; - DELL’AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE D, POMIGLIANO/SAVOIA DEL 26.8.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 10 del 12.9.2012)
Con atto del 25.9.2012, la A.C. Savoia 1908 S.r.l. ha impugnato la delibera, pubblicata in data 10.9.2012 su Com. Uff. n. 10, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto alla stessa l’obbligo di disputare a porte chiuse fino al 23.12.2012, con decorrenza immediata, ed ammenda di € 10.000,00, per avere prima dell’inizio della gara, propri sostenitori in campo avverso, lanciato nel recinto di gioco oggetti vari, fumogeni nonché numerosi petardi uno dei quali, subito dopo essere stato raccolto da un addetto alla sicurezza, esplodeva cagionando al medesimo “ferita l.c. con avulsione della I e II falange del secondo dito della mano dx, flc primo dito della mano dx. sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità della condotta dei sostenitori della squadra ospite, i quali non hanno esitato a fare uso di materiale pirotecnico di notevole potenza, materiale oggettivamente idoneo a compromettere in modo ancor più serio la integrità fisica del soggetto leso”. La reclamante chiede la riduzione delle sanzioni, sostenendo che i fatti – di cui non contesta l’avvenimento – avrebbero avuto effetti, anche temporali, non particolarmente gravi. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Posta la natura pacifica dei fatti contestati, è bene evidenziare che ciò che rileva ai fini della valutazione della congruità delle sanzioni inflitte, non è tanto il rapido ripristino delle condizioni che hanno consentito l’inizio della partita quanto le cause che lo hanno impedito all’orario previsto e che hanno determinato l’intervento della Questura. Come emerge documentalmente, la tifoseria ospite si è resa autrice di disordini sin dall’arrivo a Pomigliano, legati anche alla pretesa di accedere nell’impianto di gioco priva di tagliando, tanto da subire una carica da parte delle forze dell’ordine, e, una volta fattovi ingresso, ha utilizzato illecitamente materiale pirotecnico che, tra l’altro, ha provocato lesioni gravi ad un volontario della protezione civile. Pertanto, sebbene il Giudice Sportivo abbia posto a fondamento della decisione i fatti commessi all’interno dell’impianto di gioco, ne è indubbia la imprescindibilità da quelli avvenuti poco prima, di cui costituiscono una indubbia naturale progressione idonea a determinarne la valutazione unitaria,. Tra l’altro, detti fatti connotano un contegno permanentemente posto in essere in spregio dell’incolumità delle persone e delle regole, dal quale la tifoseria non ha inteso desistere nonostante lo scontro ingaggiato con le forze dell’ordine e che, infine, si è protratto sino alle note gravi conseguenze. A tal proposito, è sufficiente esaminare anche la documentazione attestante la comunicazione di reato inoltrata dalla Questura alla Procura della Repubblica e le relazioni allegate che inquadrano esattamente la vicenda e le relative responsabilità. Che poi la gara si sia svolta regolarmente è del tutto irrilevante ai fini della quantificazione delle sanzioni così come non pertinente appare il richiamo di precedenti decisioni in materia, soprattutto alla luce degli effetti derivati dalla condotta offensiva.
Ecco pertanto che i fatti posti a fondamento della delibera del Giudice Sportivo non possono che far ritenere congrue le sanzioni inflitte, ampiamente contenute nei limiti edittali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Savoia 1908 S.r.l. di Torre Annunziata (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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