F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIEMONTESE FRANCESCO SEGUITO GARA COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO/GELBISON VALLO D. LUCANIA DEL 9.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 12.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIEMONTESE FRANCESCO SEGUITO GARA COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO/GELBISON VALLO D. LUCANIA DEL 9.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 12.9.2012) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 24 del 12.9.2012 infliggeva al calciatore Piemontese Francesco la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara in seguito ai fatti occorsi in occasione della gara Comprensorio Montalto Uffugo/Gelbison Vallo D. Lucania del 9.9.2012. In particolare il tesserato Piemontese “al termine della gara , raggiunto l’Arbitro, strattonava per due volte con la propria mano il braccio del medesimo cagionando sensazione dolorifica, poggiava il proprio naso su quello dell’Ufficiale di gara e gli rivolgeva, contestualmente, espressioni dal contenuto irriguardoso. Sanzione così determinata in considerazione del ruolo di capitano della squadra ricoperto dal calciatore”. Ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società S.S. Montalto Uffugo, la quale censura la decisione di prime cure sotto il duplice profilo della eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata nonché dell’errata qualificazione giuridica della condotta. In sintesi la difesa scritta, poi confermata ed argomentata in pubblica udienza dal difensore, Avv. Roseti, si incentra essenzialmente su una alternativa ricostruzione dell’evento che sarebbe supportata da una ripresa video, allegata al ricorso, con la quale si chiarisce che la reazione del Piemontese e di tutta la squadra del Montalto, sarebbe stata conseguenza di una decisione non pacifica adottata dall’Arbitro che, unitamente ad altre assunte nel corso della gara, avrebbero portato al pareggio la squadra avversaria. In ordine poi al contatto fisico del tesserato Piemontese sulla persona del Direttore di gara, si precisa che non sarebbe connotata da particolare violenza essendosi, lo stesso, limitato ad appoggiare la sua mano sul braccio dell’Arbitro per attirare la sua attenzione. Le frasi profferite, poi, avrebbero contenuto meramente irriguardoso. Conclude per una riduzione sensibile della squalifica secondo giustizia, anche alla luce di precedenti analoghi favorevoli. Preliminarmente la Corte osserva che in base al disposto dell’art artt. 35.1 e 35.1.4 l’esame del filmato video è precluso. Nel merito l’approfondita valutazione degli atti di causa ed il dettagliato referto arbitrale, circoscrivono con estrema chiarezza il disvalore che connota le condotte poste in essere dal tesserato nei confronti dell’ufficiale di gara; fatti non negati nella loro estrinsecazione fenomenica. Il tutto aggravato dalla qualifica di capitano. Di quanto precede, il giudice a quo da contezza seguendo un ragionamento logico giuridico esente da vizi e, pertanto, condivisibile da questo Giudice che non può che confermare la decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Comprensorio Montalto Uffugo di Montalto Uffugo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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