F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’ALZANO CENE 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 50 AL SIG. INDRO SCARPELLINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI 3), 4 ) PAGINA 1 E 10) PAGINA 3 DEL COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI; – DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7570/441PF11-12/AM/FDA DEL 23.4.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 13.9.2012 )

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’ALZANO CENE 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 50 AL SIG. INDRO SCARPELLINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI 3), 4 ) PAGINA 1 E 10) PAGINA 3 DEL COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI; - DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7570/441PF11-12/AM/FDA DEL 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 13.9.2012 ) La Alzano Cene 1909 S.r.l., ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 13.9.2012 con la quale veniva inflitta al signor Indro Scarpellini Presidente della società l’inibizione per giorni 50 e alla società l’ammenda di € 3.000,00 per non avere provveduto tempestivamente al deposito del verbale dell’assemblea per l’attribuzione della cariche sociali, al deposito della copia dello statuto sociale vigente e al deposito della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco squadra juniores in violazione dell’art. 10 comma 3 bis C.G.S. in relazione ai punti 3, 4 pagina 1 e 10 pagina 3 del Com. Uff. n. 153 del 22.4.2011 della Lega Nazionale Dilettanti. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento delle sanzioni o, in subordine, la riduzione delle stesse la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha rilevato che non era necessario depositare copia del verbale dell’assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2011/2012, in quanto tale documento poteva essere sostituito, proprio a termini del Comunicato Ufficiale richiamato, da comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse, comunicazione che era stata regolarmente allegata alla domanda di iscrizione, tant’è che la stessa Procura Federale aveva richiesto alla Commissione Disciplinare Nazionale la declaratoria di improcedibilità riguardo a questo addebito. Inoltre la ricorrente ha rilevato che non fosse tenuta ad adempiere al deposito della copia dello statuto vigente in quanto adempimento prescritto esclusivamente a carico delle società neo promosse, appena retrocesse o che avessero cambiato denominazione sociale, non trovandosi in nessuna di queste situazioni. Infine la ricorrente ha rilevato che la dichiarazione di disponibilità del campo squadra juniores a firma del sindaco di Alzano Lombardo era stata regolarmente depositata. Il ricorso va accolto in quanto la ricorrente ha prodotto unitamente alla memoria difensiva del precedente grado di giudizio ed anche in questa sede un elenco documenti per iscrizione al campionato della Stagione Sportiva 2011/2012 sottoscritto dal legale rappresentante della società e controfirmato dal Comitato Interregionale dal quale risulta che i documenti asseritamente mancanti erano stati invece depositati, come evidenziato da una crocetta apposta accanto ad ognuno di essi, insieme alla domanda di iscrizione al Campionato di Serie D e ciò dimostra la insussistenza degli inadempimenti addebitati alla ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Alzano Cene 1909 S.r.l. di Cene (Bergamo), annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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