F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S.D. CTL CAMPANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 24.10.2012 INFLITTA AL SIG. DE MICCO GIOVANNI SEGUITO GARA CTL CAMPANIA/NARDÒ CALCIO DEL 22.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S.D. CTL CAMPANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 24.10.2012 INFLITTA AL SIG. DE MICCO GIOVANNI SEGUITO GARA CTL CAMPANIA/NARDÒ CALCIO DEL 22.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012) Con atto del 3.10.2012, la A.S.D. CTL Campania ha impugnato la delibera, pubblicata in data 26.9.2012 su Com. Uff. n. 30, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al signor Giovanni De Micco, Presidente della stessa, la inibizione sino al 24.10.2012 per avere, in occasione della gara CTL Campania/Nardò del 22.9.2012, al termine del primo tempo e durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, protestato nei confronti dell’arbitro ed insultato pesantemente un calciatore della squadra avversaria, che inseguiva urlando ed assumendo atteggiamento minaccioso fino all’ingresso dello stesso nel proprio spogliatoio. Nella circostanza, batteva i pugni sulla porta del locale continuando ad inveire contro i tesserati della squadra ospite. La reclamante nega che il proprio Presidente, nell’occasione, abbia posto in essere gli addebiti contestati e, a sostegno di quanto dedotto, produce alcuni articoli di giornali quotidiani ed una comunicazione di posta elettronica, a suo dire comprovante la correttezza alla quale sarebbe stata ispirata l’accoglienza degli ospiti durante la loro permanenza presso l’impianto di gioco, incompatibile, comunque, con gli addebiti. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Le risultanze emergenti dal referto del Direttore di Gara indicano, in maniera indiscutibile, proprio nel De Micco l’autore dei fatti per cui il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della inibizione. Pertanto, la documentazione che la reclamante intenderebbe addurre a discarico, ferme restando ovvie censure circa la sua provenienza – connotata anche da incertezza – ed il suo contenuto, trova l’arresto normativo dell’art. 35 C.G.S., comunque rafforzato dalla linearità e coerenza con le quali il Direttore di Gara ha descritto gli accadimenti ed identificato chi li ha posti in essere. Deve rilevarsi, infine, che il ruolo apicale rivestito dal signor De Micco e la natura delle azioni commesse, particolarmente gravi per la plurioffensività (nei confronti dell’arbitro, di altri tesserati e delle cose) e la reiterazione dalla quale sono state connotate, che non hanno visto una immediata e spontanea desistenza soprattutto alla luce degli effetti provocati, consentono di ritenere più che congrua la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. CTL Campania di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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