F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL S.S.D. VIGOR CISTERNA AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. CAPITANI DOMENICO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMI 6 E 8 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 COMMA 1 LETTERA A) N.O.I.F.; – DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO JUNIORES S.S. 2012/2013 ALLA SOCIETÀ, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART 4 COMMA 1 E 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 13/CDN del 6.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL S.S.D. VIGOR CISTERNA AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. CAPITANI DOMENICO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMI 6 E 8 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 COMMA 1 LETTERA A) N.O.I.F.; - DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO JUNIORES S.S. 2012/2013 ALLA SOCIETÀ, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART 4 COMMA 1 E 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 13/CDN del 6.9.2012) Con atto del 1.10.2012, le società S.S.D. Vigor Cisterna proponeva ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 6.9.2012) con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale del Lazio della F.I.G.C. (pubblicata sul Com. Uff. del 7.6.2012, n. 245) che aveva inflitto all’odierna ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 5000,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel Campionato Juniores Stagione Sportiva 2012/2013. Il ricorso in epigrafe risulta ammissibile e fondato. L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale…….”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che “l’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell’organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata dagli atti di causa”; ed ancora che “l’errore di fatto, quale vizio revocatorio previsto dal n. 4 dell’art. 395 c.p.c, è configurabile anche con riferimento ad atti e documenti processuali, ma esclusivamente nella fase di percezione del contenuto materiale e logico, non invece sotto il profilo della valutazione, operata dal giudice, ai fini della decisione. In tal caso ricorre l’ipotesi dell’errore di diritto” (cfr., solo per citare le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27.8.2010, n. 5999; Cass. Sez. lav., sentenza 8.2.2008, n. 3089). Orbene, nel caso che ci occupa, viene in rilievo proprio un’ipotesi di falsa percezione della realtà processuale atteso che la Commissione Disciplinare Nazionale ha, del tutto erroneamente, ritenuto la inammissibilità (ma si sarebbe dovuto, più propriamente, parlare di irricevibilità) dell’appello, proposto dall’odierna ricorrente, sul presupposto che lo stesso fosse stato spedito in data 20.6.2012, ovvero successivamente allo spirare del termine previsto per l’impugnazione che scadeva il giorno 19/6/2012; la Commissione Disciplinare Nazionale non si è, tuttavia, accorta del fatto che il predetto appello era stato spedito, a mezzo fax, proprio in data 19.6.2012 e che, quindi, lo stesso doveva considerarsi proposto tempestivamente. Al proposito, questa Corte osserva come alcun rilievo possa essere attribuito al fatto che dagli atti emerga che il predetto fax risulta essere stato ricevuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 20.6.2012 e non in data 19.6.2012; ed invero, indipendentemente dal motivo tecnico per il quale il predetto fax sia stato ricevuto in data diversa rispetto a quella di trasmissione, ciò che rileva è che dal giornale-fax (detto anche rapporto di attività), prodotto dalla società ricorrente, risulta che il fax è stato trasmesso, con esito regolare, in data 19.6.2012. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la comunicazione effettuata via fax deve presumersi giunta al destinatario quando il rapporto di trasmissione (nel caso di specie, costituito dalla riga del giornale-fax) indica che questa sia avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, spettando al destinatario l’onere di provare la mancata ricezione del fax a causa di una difetto di funzionamento dell’apparecchio (cfr. Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, sentenza del 17.10.2002, n. 34860; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 4.6.2007, n. 2951; Tar Lazio, sez. II-Quater, sentenza 10.09.2008, n. 8233). Per questi motivi la C.G.F. esaminato il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla società S.S.D. Vigor Cisterna di Cisterna di Latina (Latina): - ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione lo accoglie; - annulla l’impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it