F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO DEL S.S.D. REAL SPAL S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CINTOI NICOLA SEGUITO GARA REAL SPAL/ FORMIGINE A.S.D. DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO DEL S.S.D. REAL SPAL S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CINTOI NICOLA SEGUITO GARA REAL SPAL/ FORMIGINE A.S.D. DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012) Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, ha inflitto al calciatore Nicola Cintoi, tesserato in favore della società Real Spal, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, in relazione alla partita Real Spal/Formigine del Campionato di Serie D Girone D, disputata il 23.9.2012 per avere a gioco fermo, in reazione ad un fallo subito, spintonato ripetutamente, poggiandogli le mani sul petto, un calciatore avversario, rivolgendo al medesimo contestualmente, espressioni dal contenuto minaccioso Contro tale decisione la società Real Spal ha proposto reclamo, al fine di ottenere la riduzione della sanzione, sostenendo che il provvedimento adottato nei confronti del Cintoi appare sproporzionato in relazione alla infrazione commessa, senza particolare cattiveria e aggressività, così come risulta dalla dettagliata descrizione del Direttore di Gara. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. La fattispecie concreta, così come risulta dettagliatamente descritta dal Direttore di Gara, presenta quegli elementi di non particolare rilevanza della condotta violenta: ”spintonato ripetutamente il calciatore avversario, poggiandogli le mani sul petto” non soltanto del tutto priva di effetti lesivi, ma che si caratterizza essenzialmente in una manifestazione impulsiva di lieve e modesta connotazione violenta. Pertanto in applicazione dell’art.19, comma 4, lett.b) C.G.S., considerato che si è trattato di un episodio al limite della condotta violenta e comunque di non particolare gravità, in accoglimento della stessa richiesta della ricorrente, si ritiene giusto ed equo ridurre la squalifica a 3 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Real Spal S.r.l. di Ferrara, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cintoi Nicola a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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