F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE; – DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BALDANZEDDU IVANO, INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 10.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 42 del 13.11.2012 )

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE; - DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BALDANZEDDU IVANO, INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 10.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 42 del 13.11.2012 ) La società S.S. Juve Stabia S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 13.11.2012, con il quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Ivano Baldanzeddu a seguito della gara Juve Stabia/Virtus Laciano del 10.11.2012 "per avere, al 35° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito con un pugno alla schiena un avversario per non avergli restituito il pallone", come risulta dal rapporto dell'arbitro, nonché ha proposto reclamo contro l’ammenda di € 7.000,00 alla società S.S. Juve Stabia S.p.A. "per avere alcuni suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, attinto il Quarto Ufficiale con sputi all'avambraccio" .La società reclamante, per quanto concerne la posizione del calciatore Ivano Baldanzeddu, ha chiesto la riduzione a due giornate di squalifica ritenendo che nell'episodio possono aver concorso alcune circostanze attenuanti quali l'acclarata assenza di qualunque pregiudizio psicofisico in danno del calciatore avversario raggiunto dal colpo e l'estrema concitazione caratterizzata da quel determinato frangente di partita tale da escludere qualunque precisa volontà dell'atleta sanzionato di procurare nocumento all'avversario. Per quanto riguarda l'ammenda di € 7.000,00 comminata alla stessa società ricorrente, nel ricorso si è posta l'attenzione sul fatto che il IV Ufficiale sarebbe stato attinto da un solo sputo e non da più sputi. Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, ricorso peraltro presentato in via cumulativa per due fattispecie sanzionate riguardanti soggetti diversi e sanzioni diverse, visti gli atti ufficiali e la descrizione dei fatti ivi contenuta, ritenuta nel primo caso la natura violenta dell’atto e, per il secondo motivo di reclamo, la grave offensività del gesto dei sostenitori, ritiene congrue le sanzioni come già inflitte, e pertanto respinge il reclamo e conferma entrambe le sanzioni come già applicate dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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