F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASSANO ANTONIO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/CAGLIARI DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASSANO ANTONIO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/CAGLIARI DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012) Con ricorso ritualmente proposto la F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A (Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012), seguito gara Inter/Cagliari del 18.11.2012, ha irrogato al tesserato Sig. Cassano Antonio la squalifica per 2 giornate effettive di gara “per avere, al termine della stessa, nel sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, rivolto all'arbitro una espressione ingiuriosa”. Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza dell'addebito mosso al Sig. Cassano, da qualificarsi come comportamento meramente irriguardoso, meno grave di quello ingiurioso. Ha, pertanto, concluso chiedendo, nel merito, l’annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione della stessa in misura di giustizia. Alla seduta del 23.11.2012, fissata dinanzi la C.G..F. – 1° Sezione Giudicante – sono comparsi i difensori della ricorrente i quali hanno illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Si osserva, infatti, che le espressioni proferite dal Sig. Cassano, rilevate dai Collaboratori della Procura Federale e poste, dal Giudice Sportivo, a base della sanzione della squalifica irrogata, devono qualificarsi, come da costante orientamento di questa Corte, gravemente ingiuriose e pertanto non suscettibili di rivalutazione in termini di congruità della sanzione inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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