F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. STRAMACCIONI ANDREA SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/CAGLIARI DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. STRAMACCIONI ANDREA SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/CAGLIARI DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012) Con ricorso ritualmente proposto la F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A (Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012), seguito gara Inter-Cagliari del 18/11/2012, ha irrogato al tesserato Sig. Stramaccioni Andrea la squalifica per 1 giornata effettiva di gara per avere “al 46° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, correndo al di fuori dell'area tecnica e rivolgendo agli Ufficiali una espressione ingiuriosa”. Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza dell'addebito qualificandolo, al più, come irriguardoso o irrispettoso. A supporto del gravame ha richiamato precedenti disciplinari di questa Corte che ha qualificato e sanzionato come irriguardosi atteggiamenti e frasi di contenuto analogo a quelli posti in essere dal Sig. Stramaccioni, escludendo, pertanto, la qualificazione “ingiuriosa” identificata dal G.S.. In ordine, quindi, alla sanzione irrogata in prime cure, ritenuta eccessiva, ha affermato che in fattispecie consimili il G.S. aveva inflitto l'ammonizione accompagnata da ammenda e, al più, la diffida. Ha, pertanto, concluso chiedendo, nel merito, la revoca della sanzione e, in subordine, la riduzione della stessa con altra di minore entità in misura equa. Alla seduta del 23.11.2012, fissata dinanzi alla C.G.F. – 1° Sezione Giudicante – sono comparsi i difensori della ricorrente i quali hanno illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso, per quanto di ragione, è parzialmente fondato. Ritiene, infatti, questa Corte che il comportamento del Sig. Stramaccioni, pur non da valutare come ingiurioso, ha assunto i profili di rilevanza antidisciplinare sia per la platealità dello stesso che per le modalità con cui è stato manifestato al di fuori dell'area tecnica, ma deve essere sanzionato in misura più congrua, come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano riduce la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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