F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO IN PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ELY RODRIGO SEGUITO GARA REGGINA/ TERNANA DEL 17.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 44 del 20.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO IN PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ELY RODRIGO SEGUITO GARA REGGINA/ TERNANA DEL 17.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 44 del 20.11.2012) Con decisione del 20 novembre 2012, Com. Uff. n. 44, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 17 novembre 2012 tra la Reggina Calcio S.p.A. e la Ternana Calcio S.p.A valevole per il Campionato di Serie B, quindicesima giornata di andata, infliggeva al calciatore della Reggina Ely Rodrigo la squalifica per tre giornate effettive di gara “ per avere, al 14° del primo tempo, colpito violentemente con un calcio al petto un avversario”. Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Reggina Calcio S.p.A., la quale sostanzialmente si doleva della valutazione del gesto del giocatore, che avrebbe dovuto essere qualificato come fallo di giuoco piuttosto che come violento,essendosi verificato appunto durante una azione di giuoco allorchè il calciatore squalificato aveva anticipato l’avversario, colpendo la palla verso la quale entrambi correvano, e solo dopo impattando contro il giocatore della Ternana, non avendo avuto il tempo di ritirare la gamba tesa per calciare il pallone. L’intervento, inoltre, era stato privo di conseguenze nei confronti dell’atleta colpito il quale non aveva riportato danni fisici. Si chiedeva, pertanto, l’annullamento o la riduzione della sanzione inflitta. La corte, letto il referto arbitrale che recitava: “…perché, con il pallone a distanza di gioco, dava un calcio violento al petto di un avversario che tuttavia non riportava danni fisici”, decideva di sentire a chiarimento, per le vie brevi, l’arbitro allo scopo di chiarire se l’episodio fosse avvenuto durante lo svolgimento del gioco e se effettivamente il calciatore della Reggina avesse prima colpito la palla e poi il giocatore avversario. Il direttore di gara precisava che effettivamente il fatto era avvenuto nel corso di una azione durante la quale il giocatore della Reggina aveva rinviato al volo il pallone scontrandosi subito dopo, con il piede all’altezza del petto del suo antagonista, con l’avversario. Avendo così precisato il senso del referto arbitrale, il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Si è, infatti accertato che il comportamento del calciatore della Reggina può essere definito antisportivo piuttosto che violento, in quanto pur pericoloso in sé, era stato comunque determinato dalla intenzione di effettuare una giocata e non da quella di colpire deliberatamente l’avversario, e durante lo svolgimento del giuoco stesso. Appare, allora, più adeguatamente commisurata alla portata del’evento la sanzione di due giornate di squalifica piuttosto che quella maggiore comminata dal Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37 comma 7 C.G.S, come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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