F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE; – AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA GROSSETO/VERONA DEL 9.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 85 del 12.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE; - AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA GROSSETO/VERONA DEL 9.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 85 del 12.3.2013) La società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 85 del 12.3.2013, con il quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: ammenda di € 5.000,00 alla società reclamante "per aver omesso di precludere l'ingresso negli spogliatoi ad un proprio dirigente squalificato" nonché ammenda di € 5.000,00 al signor Camilli Piero, dirigente della società, "per avere violato, prima dell'inizio della gara, il divieto di accetto negli spogliatoi, essendo colpito da provvedimento disciplinare a termine; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale", ammende entrambe inflitte a seguito della gara Grosseto/Verona del 9.3.2013. La società reclamante invoca l'esimente dello stato di necessità dal momento che il dirigente Camilli Piero avrebbe accusato pochi minuti prima dell'inizio della gara un dolore toracico che lo avrebbe costretto a recarsi nell'infermeria dello stadio per le cure ed i soccorsi. In particolare si afferma nel reclamo come il signor Camilli non sia stato visto parlare con nessuno né sia andato a salutare gli arbitri in quanto lo stesso avrebbe occupato solo una parte iniziale del corridoio di accesso agli spogliatoi. La Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti ufficiali, visto il referto del Collaboratore della Procura Federale, considerato che in udienza è stata chiesta in subordine la riduzione delle ammende irrogate, ritenendo comunque che anche il corridoio di accesso agli spogliatoi è una zona interclusa e fa parte della zona interdetta a tutte le persone non abilitate o inibite, visti i fatti come accaduti accoglie parzialmente il ricorso e riduce entrambe le sanzioni inflitte da € 5.000,00 ad € 3.000,00 ciascuna. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto riduce le sanzioni inflitte: - all’ammenda di € 3.000,00 per Società U.S. Grosseto F.C. s.r.l; - all’ammenda di € 3.000,00 per il Sig. Camilli Piero. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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