F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO POL.NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO ED AMMENDA DI € 3.000,00; – AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL’AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N.3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012) 7. RICORSO ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN VIA AUTONOMA, ED IN RELAZIONE ALL’ART. 103 BIS N.O.I.F. ASCRITTE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, ALL’EPOCA DEI FATTI, SIG. PANTALEO CORVINO – NOTA N. 3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012) 8. RICORSO SIG. CORVINO PANTALEO (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE ACF FIORENTINA) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 1; – AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN VIA AUTONOMA, ED IN RELAZIONE ALL’ART. 103 BIS N.O.I.F. PER AVER OMESSO DI DEPOSITARE IL MODULO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE – NOTA N. 3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012)6

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO POL.NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO ED AMMENDA DI € 3.000,00; - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL’AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N.3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012) 7. RICORSO ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN VIA AUTONOMA, ED IN RELAZIONE ALL’ART. 103 BIS N.O.I.F. ASCRITTE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, ALL’EPOCA DEI FATTI, SIG. PANTALEO CORVINO - NOTA N. 3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012) 8. RICORSO SIG. CORVINO PANTALEO (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE ACF FIORENTINA) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 1; - AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN VIA AUTONOMA, ED IN RELAZIONE ALL’ART. 103 BIS N.O.I.F. PER AVER OMESSO DI DEPOSITARE IL MODULO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE - NOTA N. 3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012)6 All’esito dell’esame degli atti acquisiti dall’Ufficio Indagini, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale i signori, Pantaleo Corvino, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e legale rappresentante della Società A.C.F. Fiorentina S.p.A., il signor Ferruccio Capone legale rappresentante della Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l., la Società ACF Fiorentina S.p.A. e la Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l., per rispondere: (i) il signor Pantaleo Corvino della violazione dell’articolo 1, comma 1, C.G.S. in via autonoma ed in relazione con l’art. 103 bis N.O.I.F., per la condotta tenuta nell’ambito delle trattative relative alla risoluzione del contratto di trasferimento temporaneo del calciatore Alessio Fatticcioni alla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. ed il rientro presso la A.C.F. Fiorentina S.p.A.; (ii) il signor Ferruccio Capone della violazione dell’articolo 1, comma 1, C.G.S., per aver indotto il calciatore Alessio Fatticcioni a rinunciare a parte del proprio compenso contrattuale e ponendo tale rinuncia quale condizione per perfezionare la risoluzione contrattuale con la A.C.F. Fiorentina S.p.A. e permettere, così, il ritorno del calciatore alla predetta società; (iii) le Società A.C.F. Fiorentina S.p.A. e Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. della responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri rispettivi rappresentanti. La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione indicata in epigrafe, ricostruite le circostanze di fatto che hanno caratterizzato la vicenda oggetto di analisi, ha ritenuto sussistenti le condotte evidenziate dalla Procura Federale e, pertanto, ha comminato al signor Pantaleo Corvino la sanzione di 1 mese di inibizione e l’ammenda di € 15.000,00, al signor Ferruccio Capone la sanzione di 1 mese di inibizione e l’ammenda di € 3.000,00, alla Società A.C.F. Fiorentina S.p.A. l’ammenda di € 15.000,00 ed alla Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. l’ammenda di € 3.000,00. Avverso tale decisione hanno proposto appello tutte le parti condannate. La Società A.C.F. Fiorentina S.p.A. ed il signor Pantaleo Corvino, hanno osservato che alcuna violazione sarebbe stata commessa da quest’ultimo, in quanto la risoluzione del contratto di trasferimento temporaneo del calciatore Alessio Fatticcioni era condizionata al perfezionarsi, durante il calcio mercato del mese di gennaio, di un accordo con altra squadra che permettesse al medesimo giocatore di giocare nel periodo febbraio-giugno 2012 e che la sottoscrizione del modulo per il ritorno del calciatore alla A.C.F. Fiorentina S.p.A. era stata effettuata al solo fine di predisporre preventivamente quanto necessario al trasferimento del calciatore ad altra squadra diversa dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. Pertanto, hanno richiesto l’annullamento ovvero la riduzione della sanzioni loro inflitte. La Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio ed il signor Ferruccio Capone hanno lamentato che alcuna condizione era stata posta per il consenso della medesima Società alla risoluzione del contratto di trasferimento temporaneo del calciatore Alessio Fatticcioni e che quest’ultimo, pertanto, ha rinunciato liberamente a parte de proprio compenso contrattuale, in quanto a conoscenza delle gravi difficoltà economiche della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio: Per tali motivi hanno richiesto l’annullamento delle sanzioni inflitte e, in subordine, la riduzione delle stesse. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 27 marzo 2013, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, il quale chiede la conferma della decisione impugnata, nonché l’avv. Mascariello per la Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l., l’avv. Sticchi Damiani per il signor Pantaleo Corvino e l'avv. Galli per la ACF Fiorentina S.p.A., i quali si riportano alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nei propri scritti difensivi, chiedendone l’accoglimento. La Corte ritiene, preliminarmente, di riunire e di decidere tutti i ricorsi presentati in base al noto principio di attrazione dei procedimenti, in quanto due ricorsi riguardano una società, ed il proprio dirigente, affiliata alla Lega Nazionale Professionisti, di competenza di questa prima sezione. In ordine al merito, la Corte esaminati gli atti, rileva che i ricorsi presentati dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A e dal signor Panatelo Corvino debbano essere rigettati, in quanto l’unica ricostruzione possibile dei fatti è quella effettuata dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Non vi è alcuna prova certa, infatti, che il perfezionamento della risoluzione consensuale del contratto di trasferimento temporaneo alla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. del calciatore Alessio Fatticcioni fosse condizionato al successivo trasferimento del medesimo calciatore, nel corso della sezione calciomercato del mese di gennaio 2012, ad altra squadra per il periodo febbraio-giugno 2012. Al riguardo, si rileva come, tra l’altro, la dichiarazione resa dal signor Enrico Coscia, direttore sportivo della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. sino al mese di novembre 2011, non possa essere portata a supporto delle tesi difensive del ricorrente Corvino, perché i fatti narrati dallo stesso Coscia non trovano, tra l’altro, una collocazione temporale compatibile con la conclusione dell’incarico ricoperto dallo stesso, avvenuta, come detto, nel mese di novembre 2011, e, quindi, con la conoscenza dei fatti oggetto di giudizio avvenuti nel mese di gennaio 2012. In ordine, invece, al ricorso presentato dalla Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. e dal signor Ferruccio Capone, la Corte ritiene che lo stesso debba essere accolto, in quanto non vi è alcuna prova certa della denunciata condotta che la medesima Società avrebbe tenuto, inducendo il calciatore Alessio Fatticcioni a rinunciare a parte del proprio compenso contrattuale, quale condizione per far sottoscrivere alla Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. la risoluzione del contratto di trasferimento temporaneo, che avrebbe consentito al calciatore di tornare a giocare con la A.C.F. Fiorentina S.p.A. Al riguardo, si rileva come, a conferma di quanto appena esposto e della libera volontà espressa dal calciatore Fatticcioni, quest’ultimo, dopo il mancato perfezionamento della risoluzione contrattuale per la condotta tenuta dalla ACF Fiorentina S.p.A., non abbia impugnato la conciliazione conclusa con la Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l., avente ad oggetto, appunto, la rinuncia del Fatticcioni a parte del proprio compenso contrattuale. Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 6, 7 e 8 come sopra rispettivamente proposti dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio s.r.l di Campobasso, dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze e dal Sig. Corvino Pantaleo: - accoglie il reclamo della Pol. Nuovo Campobasso annullando le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo; - respinge i reclami della A.C.F. Fiorentina S.p.A. e del Sig. Corvino Pantaleo. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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