F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. LOMBARDO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.5.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 94 N.O.I.F. E 8, COMMA 6, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. LOMBARDO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.5.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 94 N.O.I.F. E 8, COMMA 6, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013) Con atto del 15 marzo 2013, il sig. Angelo Lombardo, allenatore professionista di II categoria, presentava ricorso avverso la delibera in epigrafe con la quale la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico infliggeva la sanzione della squalifica fino al 28 maggio 2013 per aver pattuito un accordo illecito in violazione degli artt.94 N.O.I.F. e 8 sesto comma C.G.S.. La vicenda traeva origine da alcune segnalazioni formalizzate dallo stesso incolpato alla Procura Federale attraverso le quali denunciava di aver sottoscritto – in data 18 agosto 2011 – per la Stagione Sportiva 2011/2012, un accordo economico con la U.S.D. Noto, concordando con il presidente del sodalizio un emolumento ufficiale annuale di € 14.000,00 da corrispondere in 10 rate mensili (come da contratto depositato in Lega) nonché l’ulteriore somma di € 23.000,00 “in nero”, per la quale aveva ricevuto in garanzia un assegno posta datato al 31 dicembre 2011, oltre l’ulteriore importo di € 8.000,00, suddiviso in due assegni da € 3.000,00 ciascuno ed € 2.000,00 in contanti. Ciò premesso, la Corte rileva in via preliminare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per ragioni di violazione della normativa procedurale in quanto, in applicazione dell’art.33 comma 5 e 37 comma 1 C.G.S., il ricorso doveva essere notificato contestualmente alla Procura Federale nella qualità di controparte e pertanto, l’omesso incombente processuale non ha consentito incardinamento del regolare contraddittorio. Detta pregiudiziale assorbe ogni altra valutazione in punto di merito. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Angelo Lombardo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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