F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C.F. ALESSANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A2, SCALESE/ALESSANDRIA DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2013) 3. RICORSO A.C.F. ALESSANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. FOSSATI GIUSEPPE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A2, SCALESE/ALESSANDRIA DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C.F. ALESSANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A2, SCALESE/ALESSANDRIA DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2013) 3. RICORSO A.C.F. ALESSANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. FOSSATI GIUSEPPE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A2, SCALESE/ALESSANDRIA DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2013) La società A.C.D.F. Alessandria ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale contro la decisione, riferita alla gara Scalise/Alessandria, Campionato Femminile Seria A2, Girone A del 24 marzo 2013, con la quale è stata inflitta alla società medesima la sanzione di € 1.000,00, in quanto i propri sostenitori a fine gara hanno aggredito una sostenitrice della squadra locale, aizzati anche dall'allenatore della Società medesima, dando luogo a scontri che procuravano lesioni ad una tifosa locale, la quale necessitava di cure mediche. Inoltre la medesima sanzione si fondava sul fatto che all'uscita dell'impianto sportivo, la terna arbitrale veniva fatta oggetto di ulteriori frasi ingiuriose e di atteggiamenti minacciosi intimidatori, sempre da parte della tifoseria della società ricorrente. Con il medesimo ricorso la società ha impugnato la decisione anche per la squalifica inflitta al signor Giuseppe fossati, allenatore, costituita dalla squalifica fino al 31 dicembre 2013, in quanto l'allenatore, allontanato per proteste, anziché abbandonare il terreno di gioco si avvicinava all'arbitro e all'assistente profferendo frasi ingiuriose. Inoltre nel secondo tempo si posizionava in tribuna e perpetrava il suo comportamento gravemente offensivo nei confronti della terna arbitrale; a fine gara, con il proprio comportamento violento, fomentava la propria tifoseria, contribuendo così a determinare scontri violenti con la tifoseria avversaria; partecipava a tali scontri, cercando in tutti i modi il contatto fisico con la tifoseria avversaria. In buona sostanza, la società ricorrente deduce che i fatti si sono svolti in maniera diversa da quanto risulta dal referto arbitrale e che anzi i tifosi della squadra si sono prodigati per evitare ogni forma di violenza e di scontro con la tifoseria avversaria. In particolare, ha dedotto che l'allenatore ha semplicemente chiesto, a fronte dell’ inspiegabile allontanamento dal campo, quale fosse il motivo della sua espulsione, e che, una volta uscito, non si è mai seduto in tribuna, ma ha continuato a camminare lungo la recinzione del campo. Il reclamo è parzialmente fondato. Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Tanto premesso, la sezione giudica che i comportamenti tenuti dalla tifoseria e dall’allenatore, se pur di particolare gravità -sia nella sua oggettività, quanto alla tifoseria, e sia per la particolare qualificazione, quanto all’allenatore, che è tenuto ad un contegno esemplare per tutta la comunità sportiva di cui esponente- non sono comunque tale da giustificare le sanzioni irrogate, che appaiono sproporzionate, tenuto conto anche dei precedenti della sezione, dai quali si ricava che la medesima sanzione è stata irrogata per fatti ben più gravi (vedasi reclamo Andria Bat S.r.l.). Pertanto giudica che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo siano sproporzionate rispetto ai fatti contestati. Di conseguenza la decisione va parzialmente riformata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dall’A.C.F. Alessandria di Alessandria, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 500,00 e riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Fossati Giuseppe fino al 31.10.2013. . Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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