F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. ARZIGNANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, ARZIGNANO C5/BUBI MERANO C5 DEL 20.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO A.S.D. ARZIGNANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, ARZIGNANO C5/BUBI MERANO C5 DEL 20.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013)
Con ricorso del 26.3.2013 la A.S.D. Arzignano C5 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013 con la quale era stata comminata alla società la sanzione di €. 600,00 in relazione al comportamento tenuto dall’allenatore Marco Boschetto nel corso della gara contro la C5 Bubi Merano del 20.3.2013. A fondamento dell’impugnazione la reclamante sostiene che la sanzione imposta dovrebbe considerarsi eccessiva in quanto il clima della partita si sarebbe “riscaldato” in conseguenza di decisioni arbitrali asseritamene discutibili. Sostiene inoltre che il referto arbitrale, per un verso, conterrebbe degli errori (espulsione del giocatore n. 9 avvenuta nel secondo tempo e non nel primo; il dirigente accompagnatore Balsemin non risulterebbe squalificato) e, per altro verso, conterrebbe una descrizione dei fatti avvenuti notevolmente alterata rispetto allo svolgimento effettivo dei fatti. In particolare non risponderebbe al vero che l’allenatore abbia rivolto parole ingiuriose all’arbitro. Il ricorso può essere accolto parzialmente nei limiti qui di seguito indicati. Il referto arbitrale contiene una descrizione analitica e puntuale dello svolgimento dei fatti ed indica con precisione il tenore delle espressioni ingiuriose e dei comportamenti. Si tratta, come è noto, di un atto che, in assenza di vizi logici, assume un valore di prova privilegiata. Tuttavia, in ragione dell’oggettivo svolgimento dei fatti, appare equo ridurre la sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2013 La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Arzignano C5 di Arzignano (Vicenza) riduce la sanzione dell’ammenda a € 400,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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