F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/LIVORNO DEL 15.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 88 del 17.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/LIVORNO DEL 15.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 88 del 17.3.2013)
La società Hellas Verona F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uffi. n. 88 del 17 marzo 2013, con il quale è stato inflitto alla reclamante la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 a seguito della gara Verona/Livorno del 15 marzo 2013 "per avere suoi sostenitori rivolto, nel corso della gara ad un calciatore avversario, ed al termine della stessa a tutta la squadra avversaria, cori costituenti espressioni di discriminazione razziale; per aver inoltre, al 7° del secondo tempo, lanciato due bengala nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 13 - comma 1 - lett. a) e b) e comma 2. C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza". La società reclamante ha chiesto nel ricorso presentato l'annullamento e/o la riduzione della sanzione inflitta eccependo il fatto che non vi è stato alcun lancio di bengala nel recinto di giuoco episodio del quale, del resto, non vi è traccia alcuna nei rapporti degli Ufficiali di gara. Per quanto riguarda i cori con espressioni di discriminazione razziale tenuti dalla tifoseria veronese in più momenti della partita, la società reclamante sostiene nel ricorso come gli stessi cori, pur avvenuti, non siano da considerare come espressioni di discriminazioni razziali, ma al contrario siano dei semplici cori e fischi per protestare contro gli avversari di gioco colpevoli a parere dei tifosi di scorrettezze nello svolgimento della partita. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti degli Ufficiali di Gara, dai quali non risulta alcun riscontro sull'avvenuto lancio dei bengala al 7° del secondo tempo, considerato che dagli stessi atti invece risultano indicati cori contenenti espressioni di discriminazione razziale, accoglie solo in parte il ricorso in esame, riducendo la sanzione dell'ammenda come inflitta da € 10.000,00 ad € 7.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’Hellas Verona F.C. di Verona, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 7.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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