F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/CROTONE DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 91 del 25.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/CROTONE DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 91 del 25.3.2013)
La società Hellas Verona F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 91 del 25 marzo 2013, con il quale è stato inflitto alla reclamante la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 a seguito della gara Hellas Verona/Crotone del 24 marzo 2013 "per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, indirizzato alla tifoseria avversaria un coro costituente espressioni di discriminazione territoriale; per avere inoltre, nel corso della gara, rivolto cori ingiuriosi nei confronti di un calciatore della squadra avversaria". La società reclamante ha chiesto nel ricorso l'annullamento o la riduzione dell'ammenda sostenendo che il coro costituente espressioni di discriminazione razziale sia stato pronunciato solo da una minoranza della tifoseria e che lo stesso non sia stato seguito dal resto dello stadio. Nel ricorso si afferma, inoltre, che il coro sarebbe durato solo poco tempo senza continuità e reiterazione. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, visto il referto del rappresentante della Procura Federale, considerato come il coro di discriminazione territoriale, sia pur come episodio isolato e non reiterato, sia effettivamente avvenuto, ritiene congrua e conferma la sanzione di Euro 5.000,00 come già applicata dal Giudice Sportivo e, pertanto, rigetta il ricorso in esame. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Hellas Verona F.C. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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